Il d. lgs. n. 81 del 2008 e il d. lgs. n. 106 del 2009 hanno imposto alle imprese obblighi severi a garanzia della sicurezza sul lavoro.
Le norme prevedono, nello specifico, che ogni azienda analizzi e valuti i rischi presenti in base all’attività e li gestisca nel modo migliore, al fine di tutelare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori.
Non sempre, tuttavia, l’identificazione e la valutazione di rischi sono così facili, quindi la legge richiede che il compito sia affidato a esperti consulenti interni o esterni in tema di sicurezza sul lavoro.
Il consulente, in possesso di tutti i requisiti particolari previsti dalla legge, ha il compito di individuare e analizzare i rischi presenti nell’azienda.
In primo luogo, allora, deve considerare le potenziali fonti di pericolo. Quindi, deve determinare quali sono le cose, cioè i materiali utilizzati, prassi, metodi oppure apparecchiature e macchinari, che possono causare danni.
Una volta individuate le potenziali fonti di pericolo, il consulente deve poi determinare il livello di rischio. Analizza pertanto le possibilità che una persona che presta la propria attività alle dipendenze dell’impresa possa subire o meno un danno a causa di un determinato pericolo.
In secondo luogo, il consulente esegue il processo di valutazione stabilendo:
- i processi idonei a eliminare il verificarsi del danno;
- le eventuali misure per la prevenzione del danno, se non è possibile eliminare completamente il rischio.
Inoltre, la persona incaricata di effettuare la valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro valuta altresì i rischi connessi anche alla presenza di lavoratori di imprese terze. Si pensi, per esempio, al personale addetto alle pulizie o alla manutenzione dell’impianto elettrico.
In questi casi gli obblighi del consulente si possono estendere alla condivisione delle informazioni sull’analisi e valutazione dei rischi ai responsabili di salute e sicurezza sul lavoro delle imprese terze.
I rischi particolari e le valutazioni imposte ex lege
Alcune tipologie di rischi sono prese in considerazione dalla legge nello specifico poiché sono considerate particolarmente diffuse. In questo caso allora lo stesso legislatore impone alcuni passaggi e suggerimenti vincolanti per il consulente o l’addetto interno alla sicurezza sul lavoro.
Ecco alcune valutazioni di rischi considerate frequenti nelle aziende operative in molti settori.
Esempi pratici di valutazioni di rischi
Un primo esempio riguarda i rischi connessi alle vibrazioni meccaniche.
Il d. lgs. 187/2005 ha previsto in relazione a questi particolari sistemi al fine di individuare e valutare correttamente il rischio di essere esposti alle vibrazioni.
Tale rischio riguarda, da un lato, il “sistema mano e braccio” e, dall’altro, tutto il corpo. La legge prevede specifiche misure di prevenzione e salvaguardia.
Il datore di lavoro o la figura interna o esterna, responsabile della valutazione, devono prendere in considerazione se il rischio sussiste nell’impresa.
Laddove effettivamente vi sia, deve essere redatta una relazione tecnica dettagliata in cui sono specificate tutte le rilevazioni effettuate delle vibrazioni.
Infine, nella stessa relazione, ma in una parte separata, devono essere proposte eventuali migliorie in grado di eliminare o minimizzare il più possibile il rischio.
Un secondo esempio, invece, concerne gli spostamenti manuali dei carichi ed altri movimenti continuativi e ripetitivi. In questo caso, infatti, il legislatore ha determinato che, nonostante i processi di produzione siano automatizzati quasi completamente, rimangono comunque alcune azioni che i lavoratori si trovano a ripetere continuamente.
Si tratta di trasporto manuale, sollevamento, traino oppure spinta di carichi. Il rischio riguarda possibili danni muscolari ovvero alle vertebre o, in generale, alla schiena.
La legge prevede espressamente il dovere del titolare dell’obbligo di garanzia della salute e sicurezza del lavoratore di individuare questo rischio ed evitare, quindi, che qualcuno possa sviluppare una malattia professionale.
Un ulteriore esempio di rischio specifico disciplinato in modo particolare dalla legge è il rischio Atex, connesso a quei luoghi dove si determinano probabili o, quantomeno, possibili le esplosioni. In questo caso, il legislatore italiano chiede il rispetto delle norme europee CEI EN 60079-10.
Il responsabile, in aziende dove vi sia tale rischio, devono essere solo ingegneri iscritti alla Sezione dell’Albo per i soggetti abilitati a garantire sicurezza e salute nel luogo di lavoro.
Una volta nominato tra tali soggetti, deve provvedere all’analisi dell’atmosfera e delle sostanze utilizzate.
Se si rileva effettivamente un rischio di esplosione sarà necessario analizzare in modo dettagliato il rischio e, quindi valutare come minimizzarlo attraverso degli accorgimenti.
Fonte delle informazioni: https://www.studiohs.it/sicurezza-sul-lavoro/valutazione-analisi-rischi-sul-luogo-di-lavoro/