“L’accesso agli atti amministrativi va sempre consentito anche se chiesto all’ ufficio incompetente”. Il tar condanna l’Asp di Agrigento. Lo scorso Gennaio 2021, l’azienda sanitaria aveva pubblicato un avviso interno per il conferimento di un incarico di “dirigente medico referente rischio clinico e della qualità ospedali riuniti Sciacca –Ribera”, al quale aveva partecipato anche un medico in servizio nel presidio ospedaliero di Sciacca ed in possesso dei requisiti richiesti.
Il medico, al fine di valutare la correttezza delle operazioni di valutazione espletate, ha inoltrato istanza di accesso con richiesta di prendere visione degli atti della procedura selettiva, delle domande di partecipazione e dei curriculum dei partecipanti.
A fronte del mancato riscontro alla richiesta documentale da parte dell’Asp di Agrigento, il sanitaria ha proposto ricorso dinanzi al TAR Palermo, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino, Carmelinda Gattuso e Rosario De Marco Capizzi, contestando “l’illegittimità del silenzio serbato dall’Asp di Agrigento sulla propria istanza di accesso agli atti”.
I legali hanno fatto riferimento all’ orientamento giurisprudenziale secondo il quale ” l’invio di una istanza a un ufficio incompetente non può giustificare in ogni caso il silenzio dell’Amministrazione che rimane comunque onerata a trasmettere gli atti all’ufficio competente.”
Inoltre, i legali Rubino, Gattuso e De Marco Capizzi deducevano che “la documentazione successivamente depositata in giudizio dall’Asp integrasse soltanto parte di quella richiesta dal ricorrente con la propria istanza di accesso agli atti”. Il T.A.R. Palermo ha, in parte, dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo alla parte della documentazione richiesta dal ricorrente e depositata in giudizio dall’Asp; per il resto, in accoglimento del ricorso proposto, ha riconosciuto il diritto del ricorrente – e il corrispondente obbligo dell’Asp – alla visione e al rilascio della restante documentazione richiesta, entro il termine di trenta giorni. Il Tar, inoltre, ha condannato l’ASP al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente.