Si è concluso con una sentenza di assoluzione piena il procedimento penale che vedeva imputata un’amministratrice di condominio, chiamata a rispondere del reato di omissione di interventi necessari a scongiurare un pericolo di rovina all’interno di un magazzino condominiale nel quartiere di Monserrato, ad Agrigento. Lo ha deciso il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, all’esito dell’istruttoria dibattimentale. La donna è stata assolta con la formula “per non avere commesso il fatto”. Accolte le tesi sostenute dal legale difensore dell’imputata, l’avvocato Francescochristian Schembri.
Nel corso del dibattimento, in particolare, è stato dimostrato che l’imputata non rivestiva alcuna posizione di garanzia in relazione all’area interessata, trattandosi di una porzione immobiliare inserita in un più ampio contesto di supercondominio, sottratta alla sua diretta competenza gestionale.
Ancora più rilevante, sul piano penale, è risultata l’assenza di qualsiasi elemento psicologico riconducibile a una condotta omissiva: l’amministratrice si è infatti attivata tempestivamente non appena acquisita conoscenza della problematica, promuovendo verifiche tecniche, convocando l’assemblea condominiale e, infine, intervenendo direttamente – pur in assenza di fondi e di deliberazione assembleare favorevole – per garantire la messa in sicurezza dei luoghi.
Dalle risultanze processuali è inoltre emerso che le cause del degrado strutturale erano riconducibili a fattori esterni, verosimilmente legati a infiltrazioni provenienti da una sovrastante sede viaria pubblica, circostanza che ha ulteriormente escluso ogni possibile addebito in capo all’imputata. Nonostante la richiesta di condanna avanzata dal Pubblico ministero, il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato contestato.
“La pronuncia – dichiara l’avv. Francescochristian Schembri – rappresenta un importante chiarimento in materia di responsabilità degli amministratori di condominio, riaffermando il principio secondo cui non può essere chiamato a rispondere penalmente chi non dispone né del potere giuridico né dei mezzi concreti per intervenire, né, tantomeno, chi abbia posto in essere tutte le condotte esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza”.
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