Nel lontano 2005 aveva acquistato un’unita immobiliare facente parte di un condominio risultata regolarmente accatastata al momento della compravendita. Nel 2022, a distanza di ben 19 anni dall’edificazione, il Comune di Agrigento ha notificato alla proprietaria, P.S., originaria di Agrigento, un’ordinanza di demolizione e rimessione in ripristino afferente alcune opere ritenute abusive. In particolare il Comune contestava alla donna la diversa distribuzione interna dell’unità immobiliare in questione e la mancata realizzazione del terrapieno esterno e delle scale rappresentate nei grafici del progetto autorizzato con il titolo edilizio del 2003.
L’agrigentina, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, proponeva un ricorso straordinario al presidente della Regione siciliana al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione, della predetta ordinanza. In particolare gli avvocati rilevano in primo luogo come le opere asseritamente ritenute abusive dal Comune in realtà risalivano ad un periodo antecedente all’atto di acquisto stipulato nel 2005 e, pertanto, la ricorrente non sarebbe potuta essere stata considerata l’autrice degli abusi contestati.
Ed ancora evidenziavano che la propria assistita non avrebbe avuto la titolarità per poter eseguire i lavori di ripristino dei luoghi poiché le difformità oggetto di contestazione riguardavano anche parti dell’edificio di proprietà di soggetti terzi e non individuati nell’ordinanza di demolizione. Infine i legali deducevano l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione in quanto frutto di una carente e inadeguata istruttoria dal momento che il Comune di Agrigento, prima di adottare l’ordinanza di demolizione, avrebbe dovuto riscontrare l’impossibilità per la ricorrente di eseguire il ripristino dei luoghi senza pregiudicare i diritti dei terzi proprietari delle altre unità immobiliari.
Il Consiglio di giustizia amministrativa, in conformità con il precedente decreto del presidente con cui era stata accolta l’istanza cautelare, ha espresso parere favorevole anche all’accoglimento nel merito del ricorso osservando come “il perimetro dell’ordine di demolizione è delineato dal potere di intervento sulla proprietà su cui insiste l’illecito edilizio; di certo non può estendersi alla proprietà esclusiva di soggetti terzi in ragione del fatto che necessita il rapporto materiale con la res, ossia il potere di rimuovere concretamente l’abuso”.
In recepimento del predetto parere reso dal Consiglio di giustizia amministrativa, che ha ritenuto illegittima l’ordinanza di demolizione impugnata, il presidente della Regione ha accolto il ricorso straordinario proposto dalla donna e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Agrigento. Non si dovrà quindi procedere alla demolizione dell’unità immobiliare. La casa è salva.