Una società di Aragona potrà continuare a lavorare e mantenere i contratti in corso. Il presidente della prima sezione del Tar Sicilia ha sospeso in via d’urgenza il provvedimento con cui il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica aveva cancellato la società dall’albo dei gestori ambientali. L’azienda si occupa della messa in riserva dei rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata e della lavorazione di cascami e rottami. L’estromissione dall’albo rischiava di bloccarne immediatamente le attività e i rapporti contrattuali con le imprese private.
L’intricata vicenda ha preso il via a fine luglio, quando la Prefettura di Agrigento ha emesso una misura interdittiva nei confronti della società agrigentina, ipotizzando un pericolo di condizionamento mafioso sulla base di alcuni elementi indiziari. Un provvedimento che ha innescato un immediato effetto domino: in esecuzione dell’interdittiva prefettizia, il Ministero dell’Ambiente ha disposto la cancellazione dell’impresa dall’Albo, con il rischio di paralizzarne del tutto la presenza sul mercato.
La svolta è arrivata con il ricorso proposto nell’intesse della società dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi. I legali hanno censurato i provvedimenti deducendo da un lato, la palese violazione del diritto al contraddittorio, poiché la Prefettura avrebbe indicato solo alcuni indizi nella fase istruttoria per poi fondare la decisione finale su circostanze mai contestate in precedenza; dall’altro, un difetto di motivazione e di istruttoria sull’effettiva rilevanza dei singoli elementi richiamati.
Con la successiva cancellazione dall’Albo dei Gestori Ambientali, la società si è trovata di fronte allo spettro di un blocco immediato di tutti i cantieri e dei contratti in corso con aziende private. Gli avvocati Rubino e De Marco Capizzi hanno quindi impugnato il provvedimento ministeriale con ricorso per motivi aggiunti e richiesto al presidente del Tar Palermo un decreto monocratico urgente per scongiurare un danno irreparabile. Condividendo le tesi difensive, il Tar ha sospeso gli effetti della cancellazione fino all’udienza camerale del 6 ottobre 2026.
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