Il Tar di Palermo, accogliendo la richiesta degli avvocati Girolamo Rubino (nella foto) e Daniele Piazza, ha sospeso l’efficacia del provvedimento di ammonimento del questore di Agrigento nei confronti di un uomo. Quest’ultimo era stato “ripreso” in seguito ad una annotazione dei carabinieri redatta in occasione di un loro intervento e su alcune certificazioni mediche prodotte dalla presunta vittima, originaria di Favara, dalle quali sarebbe emersa un’aggressione nei suoi confronti. L’uomo, non condividendo tale provvedimento, ha così fatto ricorso al Tar che ha stabilito che non è stalking.
I due legali hanno censurato l’ammonimento sia “sotto il profilo della mancata audizione del destinatario dell’ammonimento, adempimento espressamente previsto dalla specifica norma di riferimento, sia in ragione dell’insussistenza dei presupposti che avrebbero potuto legittimare l’adozione del provvedimento” – scrivono gli avvocati che hanno chiesto la sospensione degli effetti dell’ammonimento.
Il Tar Palermo, all’inizio di settembre, ha disposto l’acquisizione agli atti del giudizio e delle annotazioni di polizia giudiziaria redatte dai carabinieri della Tenenza di Favara.
A fine settembre, il Tar, condividendo le argomentazione degli avvocati Rubino e Piazza, ha ritenuto fondato il ricorso, “anche in ragione di quanto emerso a seguito dell’adempimento dell’ordine istruttorio, affermando che la condotta del ricorrente non possa essere sic ets impliciter sussunta nell’ambito della fattispecie di stalking, e altresì ha ritenuto parimenti sussistente il requisito del pregiudizio per il ricorrente, in ragione della idoneità del provvedimento impugnato di incidere su posizioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale”.
Per effetto di questa ordinanza è stata sospesa l’efficacia dell’ammonimento disposto dal questore di Agrigento. L’avviso dell’ammonimento era categorico: se avesse mantenuto comportamenti analoghi sarebbe stato denunciato all’autorità giudiziaria.
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