“L’accusa contestata a Matteo Salvini, ossia l’avere, nella qualità di ministro dell’Interno abusato dei propri poteri, privato indebitamente della libertà personale 147 migranti, così provocandone l’illegittima privazione della libertà personale, costringendoli a rimanere a bordo della nave Open Arms, non può rientrare nella sfera di applicazione del sequestro di persona”. E’ quanto scrivono i giudici della quinta sezione della Cassazione nella motivazioni della sentenza con cui il 17 dicembre scorso hanno reso definitiva l’assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms.
I giudici scrivono che ai migranti è “stato impedito l’ingresso nel porto di Lampedusa e lo sbarco, tuttavia a costoro non è stato impedito dall’Autorità italiana, e segnatamente da Salvini – tramite i propri atti nella qualità di Ministro dell’Interno – di far rotta in altra direzione”. Sono, inoltre, “stati messi a disposizione altri due natanti, uno immediatamente disponibile della Guardia Costiera italiana, sul quale trasbordare i migranti, in parte immediatamente”.
“La sentenza della Cassazione, in piena aderenza agli atti, ha certificato in modo netto e inequivocabile la correttezza dell’operato dell’allora Ministro dell’Interno, Matteo Salvini nel caso Open Arms. I migranti, a cui l’Italia ha sempre fornito cure e assistenza, scrive la Cassazione, non sono mai stati privati della libertà personale e la nave avrebbe potuto far rotta in Spagna ove era stato assegnato un posto sicuro di sbarco”. Così Giulia Bongiorno, avvocato di Matteo Salvini commentando la Cassazione sul caso Open Arms.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp
