Con ordinanza n. 888/2021 del 09 settembre del 2021, il Tar di Milano ha accolto il ricorso di un Medico principale della Polizia di Stato, presentato dallo studio legale dell’avv. Gabriele Licata –con sede in Palermo e Agrigento specializzato nel contenzioso amministrativo–militare –avverso il provvedimento con cui il direttore del servizio funzionari della direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno ha rigettato la sua richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001;.
In particolare, nel caso in esame un medico principale della polizia di Stato, che presta servizio effettivo presso la sede di Milano, possedendone i requisiti, presentava un’istanza di assegnazione temporanea, ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001, presso un qualsiasi ufficio disponibile presso la sede di Palermo, ove l’altro genitore presta la propria attività lavorativa.
Nel provvedimento impugnato, tra i vari motivi, è stato eccepito che «l’assegnazione richiesta non costituisce un diritto incondizionato, le esigenze di servizio, rese ancora più stringenti dall’attuale quadro pandemico, comunque non avrebbero consentito di accogliere la domanda del dott. xxxx, rispetto alla quale la Direzione Centrale di Sanità, sentito l’avviso del Questore di Milano, ha espresso parere contrario»
Successivamente veniva presentata, attraverso lo studio legale dell’avv. Gabriele Licata istanza di accesso agli atti al fine di conoscere tutte le piante e tabelle organiche della Questura di Milano, le piante e tabelle organiche dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Milano, le piante e tabelle organiche delle sedi esistenti a Palermo, presso cui il medico ha chiesto l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001
A seguito di tale richiesta di accesso agli atti, ci si avvedeva che il provvedimento adottato dal Ministero dell’Interno era viziato e, contrariamente a quanto stabilito dallo stesso provvedimento di rigetto di assegnazione temporanea ex art. 42 bis l. 151/2001, presso la sede di Palermo vi erano dei posti disponibili, pertanto in data 20 luglio 2021 l’avv. Gabriele Licata proponeva ricorso al Tar di Milano per ottenere l’annullamento del provvedimento, previa sospensione dell’efficacia dello stesso provvedimento e contestuale riesame da parte dell’Amministrazione resistente.
Ebbene, con l’ordinanza del 09 settembre 2021, il Tar di Milano sospendeva l’efficacia del provvedimento di diniego di trasferimento ex art. 42 bis L. 151/2001, così da poter consentire al medico principale della Polizia di Stato di poter ottenere il riesame e il tanto sperato trasferimento.