Il verbale di assemblea manifesta la volontà del condominio e dei singoli condomini partecipanti ed è equiparato ad una scrittura tra le parti, esso deve essere redatto contestualmente allo svolgimento dell’assemblea condominiale ed è un documento fondamentale nella gestione del condominio perché consente di conoscere ed avere memoria delle deliberazioni e contestualmente permette una verifica della loro corretta adozione. L’amministratore è obbligato ad inviarlo agli assenti (entro 5gg.)mentre i presenti possono chiederne copia (art. 1129, II co. C.C). Solo dopo aver ricevuto il verbale, una
delibera può essere impugnata da chi ne ha interesse o ritiene di aver subito un danno entro i termini.
Proprio per consentire a chi ne avesse interesse e ne fosse legittimato di impugnare quelle delibere ritenute viziate, la legge prevede la possibilità di impugnare la delibera (ai sensi dell’art. 1137 C.C.) “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può far ricorso all’autorità giudiziaria; ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa”.
Il termine dell’invio del verbale non viene indicato dal codice, poiché è a partire da tale data di comunicazione della deliberazione stessa che il condomino assente
ha la facoltà d’impugnare, l’amministratore avrà interesse ad inviare il verbale quanto prima, al fine di rendere inopponibile la decisione assembleare nel più breve tempo possibile.
Una delibera non impugnata nei termini diventa vincolante per l’intero condominio (art. 1137 I co. C.C.) le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli sopra citati sono obbligatorie per tutti i condomini. Ad es. se l’assemblea approva con le maggioranze previste dalla legge il rendiconto consuntivo, questo sarà obbligatorio per tutti i condomini anche per quelli dissenzienti e per quelli contrari. Per chi non ha ricevuto il verbale (la mancata comunicazione del verbale da parte dell’amministratore)non può contestare la deliberazione, qualora ce ne fossero i presupposti. La legge non impone alcun termine entro cui inviare la delibera, eccetto qualora vi sia una specifica indicazione nel regolamento di condominio. Solo in questo caso la mancata osservanza di tale termine potrebbe configurare per l’amministratore una grave irregolarità nella gestione.