Una semplice omissione dichiarativa non basta a far perdere il diritto al regime fiscale agevolato. È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento che, con una sentenza depositata il 24 aprile 2026, ha annullato un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate notificato ad un professionista agrigentino. Il contribuente aveva aderito sin dal 2014 al regime fiscale di vantaggio previsto per giovani imprenditori e lavoratori autonomi.
Per l’anno d’imposta 2016, però, la dichiarazione dei redditi non era stata trasmessa telematicamente dal professionista incaricato, successivamente colpito da gravi problemi di salute e poi deceduto. Da qui l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che aveva applicato il regime ordinario contestando imposte Irpef, Iva e Irap.
La Corte tributaria ha però accolto integralmente il ricorso del contribuente, difeso dall’avvocato Francescochristian Schembri, evidenziando come l’omessa dichiarazione non possa determinare automaticamente la decadenza dal regime agevolato in assenza della perdita dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.
Secondo i giudici, il contribuente aveva continuato ad operare concretamente nel regime fiscale di vantaggio anche nel 2016. Decisivo il fatto che le provvigioni percepite fossero state corrisposte senza applicazione di ritenute d’acconto, in continuità con gli anni precedenti e successivi. Inoltre, l’Agenzia non aveva mai contestato la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa: ricavi inferiori ai limiti di legge, età anagrafica compatibile con il regime e assenza di cause ostative.
Per il Collegio, dunque, l’Ufficio avrebbe dovuto applicare l’imposta sostitutiva prevista dal regime agevolato e non il regime ordinario. L’avviso di accertamento è stato quindi annullato integralmente. “La decisione – afferma l’avvocato Schembri – si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più attento alla sostanza dei rapporti fiscali rispetto ai meri adempimenti formali e potrebbe rappresentare un precedente significativo in materia di regimi agevolati e tutela del contribuente”.
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