Con Sentenza della Sez. IV – N° 995/2017 della Commissione Tributaria di Agrigento, facendo proprie le argomentazioni e doglianze proposte dall’Avvocata Ornella Russello (FOTO) e richiamando precedente giurisprudenza della stessa Autorità (Sent. N° 1189/2016 – Sez. V ) in favore dello stesso Legale, ha accolto il ricorso di una cittadina richiedente l’annullamento di avviso di accertamento emesso da Ge.S.A.AG2 S.p.A. per presunti addebiti Tarsu/Tia del Comune di Agrigento Anno: 2010 non dovuta notificata oltre il termine di legge.
Nel caso di specie la Commissione tributaria ha accolto in toto il ricorso del Legale agrigentino, civilista esperta nella difesa di consumatori e debitori tributari, finanziari e bancari.
Premettendo la illegittimità della pretesa, per intervenuta prescrizione, in conseguenza della avvenuta notifica dell’atto di accertamento oltre il quinto anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto di imposta, la Commissione ha dichiarato accoglibile l’importante argomentazione dell’Avv. Russello la quale, in punto di diritto e giurisprudenza, ha nuovamente demolito un recente equivoco interpretativo delle norme vigenti in materia di notifica degli atti accertativi che alcuni Enti hanno usato a propria convenienza e vantaggio per fare salve pretese pecuniarie e diritti caduti da tempo in prescrizione, con conseguente decadenza dall’esigerla.
“La Commissione Tributaria – commenta l’Avv. Russello – nell’accogliere senza riserva il ricorso, sancisce e ribadisce, che per i casi di notifica di atti negoziali unilaterali di carattere sostanziale ovvero atti amministrativi di natura tributaria antecedenti alla fase processuale ( quindi atti stragiudiziali la cui conoscenza è data con presunzione assoluta “iuris et de iure” solo allorché l’atto che afferma un diritto può dirsi giunto alla effettiva, piena e quindi legale conoscenza del destinatario ) il diritto non può dirsi “effettivamente” e “validamente” esercitato con la semplice consegna dell’atto all’Ufficio Postale o Notificante (messo privato e non pubblico ufficiale). Esso deve pervenire al legittimo destinatario e quindi al contribuente entro e non oltre il termine di prescrizione fissato a rigor di legge, nel cinque anni successivi a quello di riferimento del tributo”.
Quanto affermato in materia di notifica degli atti di natura recettiva recepisce pertanto il principio giurisprudenziale di “scissione degli effetti giuridici della notifica per il mittente e il destinatario degli atti” (come già con Sent. Cass Civ. SS.UU. n° 24822/2015) e ribadisce il principio, proposto dal noto Avvocato, del discrimine tra effetti e validità della notifica a seconda che gli atti notificati siano atti negoziali unilaterali ovvero atti processuali.
Per tali motivi la Commissione tributaria, screditando una interpretazione distorta sulle norme codicistiche, conferma il principio esposto dall’Avv. Ornella Russello, regolando per una infinità di casi simili su scala nazionale, i confini delle differenti soluzioni, così impedendo di fatto soprusi a danni dei contribuenti e a favore degli Enti notificanti in ritardo rispetto alla loro azione di accertamento.
La Commissione ha quindi integralmente accolto il ricorso della Russello, annullando l’avviso di accertamento e condannando l’Ente gestore in favore della contribuente assistita.