Gli ingegneri, così come tutti gli altri professionisti che sono tenuti a iscriversi a un albo, sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile, tale da garantire una copertura appropriata per tutti i danni che potrebbero derivare dallo svolgimento della professione a scapito dei clienti. L’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione di questo tipo proviene dal DPR n. 137 del 14 agosto del 2012 che ha previsto la cosiddetta riforma delle professioni, in virtù della quale la polizza RC professionale viene imposta a chi è iscritto a un ordine o a un albo professionale: non solo gli ingegneri, come si è detto, ma anche – tra gli altri – i notai, gli avvocati, gli psicologi, i farmacisti, e così via.
Guida alla scelta della polizza giusta
Per essere certi di trovare la polizza più adatta alle proprie esigenze, cioè quella che meglio corrisponde alle necessità che ci si propone di assecondare, è indispensabile prendere in considerazione una vasta gamma di aspetti: non solo i costi, ma anche le sanzioni e il tipo di copertura del danno. Nessuno di questi fattori può essere trascurato, o il rischio che si corre è quello di ritrovarsi ad avere a che fare con sorprese sgradevoli o imprevisti che si potrebbero rivelare onerosi dal punto di vista economico. Secondo quanto previsto dall’obbligo, nel momento in cui l’ingegnere accetta un incarico egli deve già essere dotato di una polizza assicurativa attiva.
Gli obblighi per il professionista
In più, quando il professionista accetta l’incarico è tenuto a comunicare al cliente in che cosa consistono i termini della Polizza Ingegnere: più nello specifico, è necessario che vengano resi noti i rischi coperti e quelli scoperti, ma anche i massimali, le franchigie e ogni altro dettaglio che abbia a che fare con l’estensione della copertura prevista. Già, ma in che cosa consiste la copertura che dovrebbe essere garantita?
Cosa copre una polizza ingegnere
Un’assicurazione professionale per gli ingegneri mette a disposizione di chi la sottoscrive la copertura in caso di danni che vengono causati – in prima persona e in maniera colposa – mentre si svolge la propria attività professionale. I titolari della polizza, inoltre, sono protetti in presenza di negligenza professionale, di omissioni o di errori. Nella casistica è compresa, infine, la responsabilità contrattuale provocata a terzi, specialmente a danno di un cliente.
L’obbligo vale per tutti?
La sottoscrizione di una polizza di questo genere, in realtà, non è obbligatoria per tutti, ma solo per gli iscritti all’ordine che esercitano l’attività in qualità di liberi professionisti in maniera effettiva. Questo vuol dire che gli obblighi non riguardano coloro che lavorano per un’azienda privata e, di conseguenza, non appongono la propria firma sui progetti. Sono esclusi da tale incombenza anche gli ingegneri che esercitano la professione in una pubblica amministrazione (e, ovviamente, non anche da altre parti).
I danni coperti
La polizza per ingegneri ideale dovrebbe comprendere i danni causati dalla direzione dello studio, dalla colpa – sia lieve che grave – e dalla responsabilità civile contrattuale, oltre a quelli che sono la conseguenza di diffamazione o ingiuria, di colpe dei collaboratori o dei dipendenti, di perdita di documenti, di violazioni della privacy o di sanzioni fiscali che sono state attribuite ai clienti a causa di un’omissione o di un errore commesso dal professionista. Risulta evidente, dunque, che tra i danni coperti non ci sono solo quelli materiali, ma anche quelli che generano una perdita patrimoniale. Vale la pena di verificare con la massima attenzione tutte le garanzie del contratto prima di provvedere alla firma dello stesso: nel novero delle condizioni non può mancare la clausola per colpa grave, che offre la copertura per i danni da violazione delle leggi, imprudenza, negligenza o imperizia.
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