Il Ministero della Salute dovrà corrispondere a vita un assegno bimestrale a un 55enne agrigentino che ha avuto un danno dalla vaccinazione anti-Covid a cui si era sottoposto nel marzo del 2021. A condannarlo, dopo 2 anni di giudizio, è stato il giudice della sezione Lavoro del tribunale di Agrigento. Nel marzo del 2021, durante la campagna vaccinale antiCovid 19, G.F., queste le iniziali dell’agrigentino, si sottopose, come da indicazioni Ministeriali, alla somministrazione della seconda dose del Vaccino Pfizer-BioNTech. A distanza di circa tre mesi, oltre a sintomatologia dolorosa al braccio sinistro, manifestò una reazione avversa consistita in “amiotrofia nevralgica o sindrome di Parsonage-Turner”, con una quasi paralisi dell’arto superiore sinistro. Dopo apposita segnalazione all’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco), quale sospetta reazione avversa al vaccino Pfizer, la Commissione aziendale dell’Asp di Agrigento, dispensò il danneggiato dalla somministrazione della terza dose di vaccino.
Ritendendo, quindi, di avere subito un danno irreversibile a causa della somministrazione del vaccino antiCovid, l’agrigentino, con l’assistenza dell’avvocato Angelo Farruggia, si era rivolto al Ministero della Salute per chiedere la corresponsione dell’indennizzo previsto dalla legge 210/92 in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione e somministrazione di sangue infetto. Tuttavia il Ministero della Salute, sulla scorta del giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Messina, aveva negato il riconoscimento dell’indennizzo, sostenendo che in relazione al tempo trascorso dall’insorgenza dell’infermità e in base alla letteratura scientifica di riferimento, sostanzialmente rappresentata dai Report Aifa, non esisteva alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino Pfizer e l’infermità neurologica insorta nel soggetto vaccinato.
Il provvedimento di diniego è stato impugnato dal soggetto danneggiato, con l’assistenza dell’avvocato Angelo Farruggia, innanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Agrigento che, in persona del giudice Pietro Mastrorilli, al termine del giudizio durato circa due anni, e che ha visto contrapposti il soggetto danneggiato al Ministero della Salute e l’Aifa, con l’Avvocatura di Stato, ha invece ritenuto fondata la domanda e condannato il Ministero della Salute a corrispondere al ricorrente l’indennizzo previsto dalla legge, ossia un assegno bimestrale da corrispondersi a vita. La decisione, sottolinea l’avvocato Angelo Farruggia, costituisce un precedente destinato ad assumere particolare rilievo nel panorama nazionale, in quanto, unitamente alla sentenza emessa dal Tribunale di Asti nel settembre 2025, segna un importante apertura in sede giurisdizionale al riconoscimento dei danni da vaccinazione antiCovid 19.
“Non si tratta di una condanna ai vaccini in generale o alla vaccinazione antiCovid 19 in particolare che, a mio avviso, sono importanti strumenti di contrasto alla possibile diffusione di patologie. Il punto è un altro – commenta l’avvocato Angelo Farruggia -. I vaccini in generale, come quelli antiCovid 19 che sono stati immessi sul mercato dopo breve sperimentazione, non sono altro che farmaci che non possono considerarsi del tutto esenti dal rischio di eventi avversi, talora anche gravi. A fronte di tale evidenza, peraltro riconosciuta dalla letteratura scientifica, non è condivisibile l’atteggiamento del ministero della Salute che, attraverso formule generiche e il vago richiamo a non aggiornati rapporti dell’Aifa, nega il nesso di causalità tra la somministrazione dei vaccini antiCovid e le reazioni avverse di cui sono rimasti vittima alcuni soggetti, che sono certamente assai limitati rispetto alle proporzioni della campagna vaccinale”.
La decisione del tribunale di Agrigento è certamente un precedente destinato ad avere particolare rilievo nel panorama nazionale. “In materia di possibili reazioni avverse alla vaccinazione anti-Covid non ci si può trincerare dietro la mancanza di una prova scientifica certa sul nesso di causalità tra la vaccinazione e le reazioni avverse – continua l’avvocato Farruggia -. Reazioni avverse per lo più costituite da miocarditi, trombosi, paralisi di bell, sindrome di Guillain-Barré e disordini neurologici di natura autoimmune, come nel caso di cui mi sono occupato. Il pregio della decisione del tribunale di Agrigento, da qui il valore di precedente destinato ad assumere rilievo nazionale, risiede proprio nell’avere, pur in difetto di una prova certa della sussistenza del nesso di causalità, riconosciuto l’importante beneficio economico in base al criterio probatorio della ‘verosimile probabilità scientifica’ desunta dalla ‘preponderanza dell’evidenza’”.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp
