Avevano ricevuto in donazione dal padre un edificio composto da cinque elevazioni fuori terra, ubicato nella zona B della Valle dei Templi di Agrigento, realizzato e completato nel 1983, seppur in assenza di un valido titolo edilizio ma sanato nel 2004, mediante il rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali, ma nel 2021 erano stati “multati” dalla Regione siciliana in ragione della asserita maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive. Quattro fratelli, tutti originari di Agrigento, si sono opposti ed il Tar ha annullato la sanzioni pecuniarie.
Nello specifico, nel 2021, l’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, in recepimento di una nota della Soprintendenza, notificava a ciascuno dei predetti proprietari l’ingiunzione di pagamento delle somme di denaro. Conseguentemente, i proprietari ritenendo illegittime le sanzioni pecuniarie disposte nei loro confronti, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airò e Rosario De Marco Capizzi, proponevano un ricorso giurisdizionale innanzi al Tar di Palermo, per ottenere l’annullamento delle ingiunzioni di pagamento.
Durante il processo, gli avvocati Rubino, Airò e De Marco Capizzi, censuravano l’illegittimità, sotto vari profili delle ingiunzioni di pagamento disposte nei confronti dei ricorrenti. In particolare, i difensori rilevano in giudizio come il pagamento dell’importo essendo correlato alla realizzazione di un illecito commissivo non avrebbe potuto imputarsi ai ricorrenti, non essendo questi gli effettivi costruttori dell’opera considerata abusiva. Inoltre, i legali, in difesa dei propri assistiti rilevano come alla luce dei dettami della Corte Costituzionale doveva ritenersi che non avrebbero potuto irrogarsi le sanzioni pecuniarie in questione essendo stato il fabbricato ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico introdotto dalla legge numero 431 dell’8 agosto 1985.
Inoltre, sempre gli avvocati Rubino, Airò e De Marco Capizzi censuravano come soltanto con l’entrata in vigore della legge cosiddetta “Galasso”, i vincoli archeologici erano stati sottoposti anche a tutela paesaggistica.
Dunque, l’applicazione della sanzione paesaggistica rispetto alle opere realizzate e comunque ultimate prima dell’entrata in vigore della legge 431/1985 doveva considerarsi illegittima. Per la legge Galasso nel caso di abusi, unitamente alle sanzioni pecuniarie è previsto il ripristino dello stato dei luoghi a carico di chi commette l’abuso. In conclusione, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli avvocati Rubino, Airò e De Marco Capizzi, il Tar di Palermo ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato le sanzioni pecuniarie illegittimamente irrogate ai ricorrenti. (