“La responsabilità per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa è basato su una imponente messe di intercettazioni e videoriprese di notevole capacità storico-rappresentativa, dimostrativa dell’elevato grado di adesione e compartecipazione dell’imputata agli interessi della cosca mafiosa agrigentina capeggiata da Giuseppe Falsone oltre che del peculiare rapporto fiduciario e criminale che la stessa, strumentalizzando la propria professione di avvocato, ha instaurato con altri capi mafia dello stesso consorzio mafioso, primo fra tutti l’ex compagno Giancarlo Buggea con il quale aveva instaurato una intricata relazione associativa e non soltanto sentimentale”. Questa la motivazione che ha portato alla condanna dell’ex avvocato Angela Porcello, al processo scaturito dall’inchiesta “Xydi” condotta sul campo dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Agrigento, che avrebbe fatto luce sul mandamento mafioso di Canicattì, che sarebbe stato rimesso in piedi dall’imprenditore Giancarlo Buggea, e sui rapporti tra le varie famiglie mafiose della provincia agrigentina.
L’ex penalista è stata condannata in secondo grado a 9 anni e 1 mese di reclusione per associazione mafiosa con un ruolo di vertice. Nelle scorse settimane, dopo quattro anni, è stata scarcerata e posta ai domiciliari. Il suo studio professionale, come emerso dalle indagini, sarebbe stato utilizzato da boss e gregari di Cosa nostra e Stidda per incontri e riunioni. In realtà ad ascoltare e osservare vi erano i carabinieri che, in quasi due anni di indagine, hanno ricostruito dinamiche, frizioni e alleanze tra famiglie.
Angela Porcello, secondo l’ipotesi accusatoria confermata in due gradi di giudizio, non soltanto avrebbe fatto parte del mandamento di Canicattì ricoprendo il ruolo di cassiera dei clan ma sarebbe stata anche il tramite del boss ergastolano Giuseppe Falsone con l’esterno. L’ex avvocato, dopo essere stata arrestata, ha subito manifestato la volontà di collaborare con la giustizia e dissociarsi da Cosa nostra di cui avrebbe fatto parte fin dal 2015. Diversi i verbali che ha reso ai magistrati della Dda di Palermo che, tuttavia, hanno deciso di non riconoscerle lo status di collaboratrice.
E i giudici spiegano i motivi perché non è stata riconosciuta ad Angela Porcello l’attenuante della collaborazione con l’Autorità giudiziaria: “Il primo giudice (Gup) ha ritenuto non applicabile agli apporti dichiarativi della Porcello la circostanza attenuante speciale di cui al citato art. 8. basandosi sul rilievo che le dichiarazioni dell’imputata, sebbene motivate, a detta della medesima, da un afflato collaborativo fortemente incentrato sulla volontà di rescindere il vincolo associativo, la Porcello altro non ha saputo fare che ammettere il noto e l’ovvio, ed ha, pertanto, ritenuto non applicabile la detta circostanza attenuante”.
Tale motivazione del Gup è stata poi condivisa dai giudici della corte d’Appello. “Non è stata sottoposta a censure o rilievi critici da parte dell’appellante, se non indirettamente attraverso gli stessi argomenti difensivi addotti in primo grado e già ritenuti irrilevanti dal primo giudice, ribadendo, cioè, la fermezza della dissociazione e l’autenticità dell’impegno collaborativo della Porcello, ma senza tuttavia indicare quale concreta utilità le dichiarazioni accusatorie dell’imputata avrebbero assicurato agli esiti dell’odierno procedimento in termini di nuove contestazioni di reato e/o di identificazione di ulteriori responsabili rispetto a quelli che risultavano già indagati al momento delle sue dichiarazioni”.
“Lo sforzo collaborativo dell’imputata, ai netto di alcuni riferimenti a soggetti non attinti dalle indagini e ad ulteriori episodi di reato per i quali non risultano formulate contestazioni d’accusa, non è dunque servito in alcun modo a determinare o modificare gli esiti del presente giudizio. Anche dove le dichiarazioni della Porcello son servite a confermare occasionalmente qualche circostanza (ad esempio in materia di armi detenute dal Buggea) la prova di resistenza effettuata sulla base delle ulteriori emergenze processuali ha comunque consentito di ritenere provate aliunde le medesime circostanze e, dunque, non essenziali le dichiarazioni della predetta imputata. Il contributo dichiarativo della Porcello rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio è stato pressoché nullo anche in relazione alle specifiche vicende segnalate dalla difesa”, concludono i giudici.
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