È illegittimo il diniego di concessione edilizia fondato su norme regolamentari non prescritte e contraddittorie.
Lo ha deciso il TAR Sicilia che ha annullato il provvedimento col quale il Comune di Agrigento aveva denegato la concessione edilizia richiesta per la realizzazione di manufatti residenziali, ritenendo l’intervento edilizio vietato dalle norme di attuazione che avrebbero prescritto la preventiva redazione del “piano quadro di mitigazione” della zona interessata. La vicenda riguarda il ricorso proposto da due agrigentini diretto ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di manufatti residenziali, in zona omogenea del Piano Regolatore Generale (BL/9), edificabile, come da certificato di destinazione urbanistica preventivamente richiesto, ufficialmente rilasciato ed in conseguenza del quale facevano elaborare il relativo progetto. “Sennonché, inspiegabilmente, il Comune- si legge in una nota- negava la concessione edilizia deducendo che i costruendi fabbricati ricadevano, contrariamente a quanto prima certificato, sulla zona G5 regolata dall’art. 33 delle norme di attuazione, sulla quale l’edificazione era subordinata alla preventiva redazione da parte del Comune del
“piano quadro di mitigazione” prescritto, per l’appunto, dall’art. 33 delle norme di
attuazione del P.R.G., in contrasto con quanto invece regolamentato dal certificato di
destinazione urbanistica”. I ricorrenti, con il patrocinio dell’Avvocato Gaetano Caponnetto, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, sostenendo, fra l’altro, non solo la palese contraddittorietà della determinazione della Pubblica Amministrazione, ma anche l’invalidità ed inefficacia prescrittiva del “piano quadro di
mitigazione”, termine per nulla giuridicamente prescrittivo ed in concreto
determinativo di una vera e propria omissione di motivazione con conseguente
illegittimità del diniego. A tal riguardo il difensore deduceva in ricorso il principio, il ricorso secondo cui, “ subordinare indefinitivamente l’edificazione a
norme attuative non fondate su presupposto normativo specifico, costituisce atto
illegittimo della Pubblica Amministrazione, prospettando, altresì, la proposizione di
un’azione di risarcimento del danno per l’inesplicabile contraddizione del
provvedimento della Pubblica Amministrazione che ha determinato incertezza e concreta negazione dello
ius aedificandi”. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e, pertanto,
i ricorrenti potranno far valere il proprio diritto all’ottenimento del titolo abilitativo e la probabile futura proposizione dell’azione di risarcimento del danno dovuto con separato atto.
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