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Home » Cronaca » Chiudono il marciapiedi con un cancello a San Leone: Tar ordina la rimozione di

Chiudono il marciapiedi con un cancello a San Leone: Tar ordina la rimozione di

Paolo Picone Di Paolo Picone
24 Febbraio 2019
in Cronaca, note ufficiali, San Leone, San Leone
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AGRIGENTO. La recinzione in ferro battuto con annesso cancello nell’edificio di Via Eolo a San leone dovrà essere rimossa. Una donna residente a San Leone aveva depositato presso il Comune di Agrigento una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una recinzione in ferro battuto, con annesso cancello, in un edificio in via Eolo, allegando un progetto.

Con provvedimento a firma dell’allora dirigente del Settore Pianificazione urbanistica e Gestione del Territorio ingegnere Sebastiano Di Francesco veniva comunicato il diniego dell’autorizzazione edilizia poichè il marciapiede su cui è prevista la realizzazione della recinzione è di proprietà comunale; in ordine a tale provvedimento era stato acquisito un parere legale a firma dell’Avvocato Rita Salvago, funzionario avvocato del Comune di Agrigento, secondo cui il privato, sebbene ancora intestatario catastale del bene, non può recintare il marciapiede o qualsiasi altro bene la cui proprietà sia stata acquistata dall’Ente.

Ma la signora proponeva un ricorso davanti al TAR Sicilia per l’annullamento del provvedimento avente ad oggetto il diniego di autorizzazione edilizia di cui sopra, lamentando anche  un asserito eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficiente e contraddittoria motivazione .

Un’altra donna si è costituita in giudizio, con un atto di intervento “ad opponendum”, rappresentata e difesa dall’Avvocato Girolamo Rubino, proprietaria di un immobile sempre in via Eolo a San Leone, assumendo una lesione del pacifico godimento del proprio immobile, al fine di chiedere il rigetto del ricorso. In particolare l’Avvocato Rubino ha sostenuto , aderendo al parere reso dall’Ufficio Legale del Comune di Agrigento, che il marciapiede in questione sia stato acquisito dal Comune di Agrigento per usucapione ed in ogni caso che il marciapiede medesimo sia gravato da una servitù di uso pubblico; citando all’uopo giurisprudenza secondo cui ” l’utilizzo da parte della collettività dei cittadini del camminamento… rende palese la sussistenza di una situazione di fatto corrispondente all’esercizio di una servitù di uso pubblico …”; ed altresì che la realizzazione della recinzione avrebbe determinato alla collettività  l’impossibilità di potere transitare a piedi lungo il marciapiede. Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Terza, Presidente e Relatore Maria Cristina Quiligotti, con recente sentenza ha respinto il ricorso proposto condividendo le tesi dell’Avvocato Rubino secondo cui avuto riguardo all’utilizzazione dell’area in questione quale marciapiedi deve ritenersi acquisita la servitù pubblica di passaggio, consistente nel mero fatto giuridico che il bene sia a disposizione del pubblico assoggettandolo all’uso correlativo al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri della collettività .

Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR Sicilia tra le parti, dovrà essere rimossa la recinzione in ferro battuto realizzata in via Eolo a San Leone.

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