Nel 2005, una donna originaria di Monaco di Baviera, acquistava un’unità immobiliare facente parte di un condominio sito nel Comune di Agrigento.
Ebbene, a distanza di ben 19 anni dalla realizzazione dell’intero complesso immobiliare il Comune di Agrigento, a seguito di un avvenuto sopralluogo, notificava alla donna un’ordinanza di ingiunzione alla demolizione di alcune opere ritenute difformi al titolo edilizio.
Contro l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune, la donna con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, proponeva ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, onde ottenerne, previa sospensione, l’annullamento.
In particolare, Rubino e Airò, deducevano l’illegittimità del provvedimento impugnato per omessa comunicazione dell’avvio del provvedimento e, nello specifico, evidenziavano come il comportamento dell’Amministrazione comunale, che per ben 19 anni non aveva mosso alcuna osservazione in ordine all’abusività e/o irregolarità dell’immobile in questione, aveva di conseguenza ingenerato delle legittime aspettative abitative in capo alla donna
Inoltre, sempre gli Avv. ti Rubino e Airò, evidenziavano che, ai sensi dagli artt. 33 e 34 del DPR 380/2001, quando la demolizione non può avvenire senza arrecare un pregiudizio alla parte eseguita in conformità, l’Amministrazione deve applicare una sanzione pari al doppio del costo di produzione della parte dell’opera realizzata in difformità del permesso di costruire.
Ebbene, alla luce del parere favorevole espresso dal CGARS, il Presidente della Regione Siciliana ha accolto la domanda di sospensione dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Agrigento.
Pertanto, per l’effetto del provvedimento del Presidente della Regione Siciliana la donna non dovrà demolire le difformità nelle more della definizione del ricorso straordinario.
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