PALERMO. La Sicilia è Plastic Free. A dare la notizia la Presidente della IV Commissione legislativa ARS, Commissione che ha predisposto il disegno di legge, Giusi Savarino (Diventerà bellissima) che commenta:
“ La Sicilia è la prima regione d’Italia a dotarsi di una legge che limita e contrasta l’utilizzo spregiudicato della plastica, e lo fa stimolando, incentivando e promuovendo l’imprenditoria innovativa e “green”.
Ed aggiunge: “Con questa legge , diamo una risposta concreta alla tutela dell’ambiente e lo facciamo anche utilizzando “bene” i proventi delle royalty delle società petrolifere. Oltre ai fondi comunitari, infatti, utilizziamo le royality, per i finanziare gli imprenditori che scelgono di convertire gli impianti di produzione di plastica ubicati nella Regione in impianti di produzione di bioplastiche o di tipi di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, incluso il riciclo di plastiche convenzionali, o interamente biodegradabili o compostabili; per incentivare la ricerca di materiali biodegradabili e compostabili risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace; per agevolare ‘le start up’ che si occupano di sviluppare nuove tecnologie sui materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili; per concedere contributi ai proprietari, comproprietari, usufruttuari, affittuari, legali rappresentanti di aziende agricole o agli imprenditori agricoli per l’utilizzo di bioteli per la copertura degli insediamenti serricoli, di bioplastiche compostabili nella pacciamatura e di altre materie plastiche biodegradabili in agricoltura”.
Savarino conclude: “Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto, ringrazio i colleghi per il lavoro sinergico ed il governo Musumeci per la sensibilità che mostra con i fatti nei confronti della tutela dell’ambiente. Impegno , anche stavolta, mantenuto”
ECCO IL TESTO COMPLETO
XVII Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2020
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
(n. 311-330/A)
DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE (*)
Misure per favorire la riduzione dell’utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale ‘Plastic free’
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RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA
“AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA’: Lavori pubblici, assetto del terri-torio, ambiente, beni ambientali, parchi e riserve naturali, foreste, comunicazioni, mobilità, trasporti, infrastrutture, porti ed aeroporti civili”
Composta dai deputati:
Savarino Giuseppa presidente, Caronia Maria Anna vicepresidente, Palmeri Valentina vicepresidente, Lo Curto Eleonora segretario, Barbagallo Anthony Emanuele, Campo Stefania, Compagnone Giuseppe, Lantieri Annunziata Luisa, Papale Alfio, Pellegrino Stefano, Tamajo Edmondo, Trizzino Giampiero relatore, Zito Stefano.
Presentata il 4 agosto 2020
Onorevoli colleghi,
nel corso degli ultimi decenni si è assistito ad un vertiginoso aumento del consumo mondiale di plastica ed oggi sono il terzo materiale più diffuso al mondo. Le materie plastiche sono ampiamente utilizzate negli imballaggi, negli edifici, nelle automobili, nell’elettronica e nell’agricoltura, La produzione globale di materie plastiche è 20 volte superiore a quella degli anni ’60 e si prevede che entro il 2050 sarà quasi quadruplicata. Sebbene esistano migliaia di tipi di plastica, ad oggi il 90% deriva da combustibili fossili vergini. Si stima che tra il 2% ed il 5% della plastica prodotta finisca negli oceani, con effetti devastanti sugli ecosistemi costieri e marini.
Le ricerche per limitare l’impatto nocivo della plastica sull’ambiente hanno generato l’introduzione di nuove tipologie di materiali quali, ad esempio le bioplastiche che, rispettando lo schema dell’economia circolare, sono prodotte da risorse biologiche a base di lignocellulosa, amido, proteine e grassi ed a fine ‘ciclo-vita’ ritornano ad essere elementi organici della terra. Al contrario, le plastiche ordinarie si degradano, trasformandosi nelle cosiddette microplastiche che continuano a provocare nel tempo effetti nocivi sulla salute e sull’ambiente.
La domanda di plastica riciclata rappresenta oggi solo il 6% circa della domanda di plastica in Europa e necessita di essere implementata con politiche pubbliche di incentivazione. Gli investimenti in nuove capacità di riciclaggio della plastica sono purtroppo stati frenati dalle prospettive di bassa redditività del settore, oltre al fatto che non si conosce la risposta del mercato a tali prodotti e l’affidabilità che tale materiale potrebbe avere. In aggiunta, alcuni industriali sembrano resistenti al cambiamento e poco consapevoli dei vantaggi che la plastica riciclata produce.
La politica dell’Unione europea è oggi focalizzata a limitare l’uso della plastica ponendo obiettivi stringenti. Ad esempio, la direttiva sulla plastica monouso 2019/904/UE, stabilisce norme restrittive per l’utilizzo degli imballaggi e dei prodotti inquinanti.
Lo Stato italiano ha legiferato sulla materia anche recependo parte della normativa comunitaria nel Codice dell’Ambiente. Anche alcune regioni hanno legiferato, o stanno legiferando, in merito alla riduzione del consumo della plastica. Si segnala, a tal riguardo, che la Regione Marche ha approvato la legge regionale 1 agosto 2019, n. 27 “Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti realizzati in plastica” e la Regione Campania la legge regionale 4 dicembre 2019, n. 26 “Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente e modifiche legislative”.
Il disegno di legge che si propone per l’approvazione è finalizzato alla disincentivazione nell’utilizzo di plastiche monouso e non biodegradabili, all’incentivazione di attività imprenditoriali per la ricerca di materiali compatibili con la tutela dell’ambiente ed alla valorizzazione del litorale marittimo incontaminato. La IV Commissione ha inteso promuovere la disincentivazione della plastica piuttosto che il suo divieto perché la materia sembra più consona alla regolamentazione operata dalle direttive comunitarie, tant’è che le ordinanze di divieto di vendita della plastica monouso, emesse da alcuni comuni siciliani e da altri comuni di altre Regioni, hanno prodotto una giurisprudenza amministrativa non uniforme e contraddittoria.
La Commissione ha quindi proceduto all’abbinamento di due disegni di legge disciplinanti la materia, ossia il ddl n. 311 e il ddl n. 330, ed ha provveduto a coordinare i testi risultanti. Ha successivamente realizzato una fase istruttoria con docenti universitari, produttori di plastiche e bioplastiche e associazioni ambientaliste che hanno dato validi contributi all’elaborazione del testo che, votato all’unanimità, è stato trasmesso per la prima volta alla Commissione Bilancio per il relativo parere di copertura finanziaria. La Commissione Bilancio ha ritrasmesso il testo chiedendo ulteriori approfondimenti di tipo finanziario. La IV Commissione ha celermente modificato il disegno di legge ed ha trasmesso nuovamente alla Commissione Bilancio il testo per il relativo parere di competenza. Infine, la Commissione Bilancio ha espresso il parere e la IV Commissione ha esitato il testo per l’Aula recependo ‘in toto’ le osservazioni.
L’articolo 1 del disegno di legge n. 311-330/A elenca le finalità.
L’articolo 2 introduce una modifica alla legge regionale di settore in materia di gestione dei rifiuti, la numero 9 del 2010, prescrivendo alla Regione, agli enti locali, agli enti vigilati ed a talune strutture commerciali l’utilizzo di materiali non nocivi all’ambiente.
L’articolo 3 prevede la concessione del patrocinio gratuito della Regione per le campagne di sensibilizzazione ambientale, nonché, sulla base della programmazione dei fondi extraregionali, la promozione della ricerca e della costituzione di ‘start-up’ per lo sviluppo di materiali biodegradabili e compostabili.
L’articolo 4 prescrive delle sanzioni ai titolari di concessioni demaniali marittime che non attuino la raccolta differenziata ovvero non utilizzino tipologie di plastiche non nocive per l’ambiente.
L’articolo 5 è finalizzato alla promozione della conversione degli impianti di produzione di plastica ubicati nella Regione in impianti di produzione di plastiche non nocive per l’ambiente.
L’articolo 6 prevede delle forme di finanziamento alle norme del presente disegno di legge diverse da quelle derivanti dalla rimodulazione della programmazione dei fondi extraregionali, nello specifico, si propone la modifica dell’articolo 13 della legge regionale 9/2013 rendendo in tal modo disponibili alcune risorse derivanti dalle concessioni per le produzione di idrocarburi e di gas.
L’articolo 7 intende promuovere le spiagge siciliane libere da rifiuti in plastica. L’articolo 8, infine, disciplina l’entrata in vigore.
DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE
Misure per favorire la riduzione dell’utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale ‘Plastic free’
Art. 1.
Finalità
- La Regione, al fine di ridurre l’utilizzo di plastiche monouso derivanti dal petrolio, promuove la diffusione e l’utilizzo di tipi di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, interamente biodegradabili e compostabili, risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace, e da un minore impatto ambientale ai sensi dell’Analisi del ciclo di vita (LCA).
- La Regione promuove altresì la diffusione e l’utilizzo di prodotti realizzati, in prevalenza, con plastiche riciclate derivanti da operazioni di raccolta, selezione e riciclo effettuate sul territorio europeo.
- La Regione individua metodologie alternative per la realizzazione, l’utilizzo e la diffusione di prodotti che comportino un comprovato minor impatto ambientale, in conformità alla normativa nazionale ed europea.
Art. 2.
Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9
- L’articolo 13 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, è così sostituito:
“Art. 13.
Riduzione della produzione dei rifiuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti assimilati. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita.
- La Regione, i liberi consorzi comunali, le città metropolitane, i Comuni e gli altri enti, istituti, società ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, impiegano, per le proprie necessità, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili, in misura non inferiore al 40 per cento del fabbisogno. I soggetti di cui al presente comma sono altresì tenuti, per la stessa percentuale di cui al periodo precedente, ad utilizzare manufatti di plastica biodegradabile e compostabile risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace, e da un minore impatto ambientale ai sensi dell’Analisi del ciclo di vita (LCA), e manufatti realizzati in prevalenza con plastiche riciclate derivanti da operazioni di raccolta, selezione e riciclo effettuate sul territorio europeo o, in alternativa, materiali aventi il minor impatto ambientale risultante dal procedimento LCA standardizzato a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e ISO 14044.
- I soggetti di cui al comma 1 utilizzano nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie biodegradabili e compostabili risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace, e da un minore impatto ambientale ai sensi dell’Analisi del ciclo di vita (LCA), o realizzati in prevalenza con plastiche riciclate derivanti da operazioni di raccolta, selezione e riciclo effettuate sul territorio europeo o, in alternativa, materiali aventi il minor impatto ambientale risultante dal procedimento LCA standardizzato a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e ISO 14044.
- Ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. Il bilancio è elemento indispensabile ai fini della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti. La priorità fra domande concorrenti in regola con gli standard urbanistici e commerciali è data, a parità delle altre condizioni, al richiedente che presenta comparativamente, in termini di quantità, il miglior bilancio rifiuti.
- Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l’uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano regionale di gestione dei rifiuti.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno le strutture di vendita di cui al comma 3 presentano al comune competente la documentazione attestante i flussi dei rifiuti prodotti.”.
Art. 3.
Incentivi all’utilizzo delle plastiche compostabili e delle plastiche riciclate
- La Regione concede il proprio patrocinio gratuito per le azioni e le campagne finalizzate alla sensibilizzazione per l’uso di plastiche compostabili risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace, e da un minore impatto ambientale ai sensi dell’Analisi del ciclo di vita (LCA), nonché di plastiche riciclate derivanti da operazioni di raccolta, selezione e riciclo effettuate sul territorio europeo.
- La Regione, al fine della sostituzione della plastica non biodegradabile, incentiva la ricerca di materiali biodegradabili e compostabili risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace, e da un minore impatto ambientale ai sensi dell’Analisi del ciclo di vita (LCA). Agevola altresì ‘le start up’ che si occupano di sviluppare nuove tecnologie sui materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili.
- Per le finalità di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi extraregionali, con particolare riferimento alle linee di intervento per il sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi e nei prodotti, e nuove tecnologie sui materiali compostabili anche di nuova produzione, nonché con le risorse di cui all’articolo 6.
- La Regione è autorizzata, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare la conseguente modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi extra regionali.
- La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, stabilisce le modalità e i criteri per la stipula di un protocollo d’intesa con le associazioni di categoria degli agricoltori siciliani maggiormente rappresentative e l’associazione italiana delle bioplastiche e dei materiali biodegradabili e compostabili (‘Assobioplastiche’) per favorire l’impiego di bioteli e di altri materiali compostabili in agricoltura.
Art. 4.
Disincentivi all’utilizzo delle plastiche
- I soggetti titolari di concessioni demaniali marittime installano, nelle aree oggetto di concessione, appositi contenitori di dimensioni congrue alla potenziale utenza, in numero non inferiore a tre per le concessioni di aree di estensione inferiore a mille mq, ed in numero non inferiore a cinque per le aree di estensione superiori a mille mq.
- Qualora sia accertato che i titolari delle concessioni demaniali marittime non provvedano alla raccolta differenziata dei rifiuti ovvero non utilizzino prodotti in plastica biodegradabile e compostabile risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace, e da un minore impatto ambientale ai sensi dell’Analisi del ciclo di vita (LCA), è somministrata una sanzione ai sensi dell’articolo 1164 del Codice della Navigazione, fatta salva, in caso di recidiva, l’applicazione delle procedure di decadenza dalla concessione ai sensi dell’articolo 47 del Codice della Navigazione.
Art. 5.
Misure relative alla conversione degli stabilimenti
- La Regione, nell’ambito della programmazione dei fondi extraregionali, promuove l’istituzione di specifiche linee di intervento per il finanziamento della conversione degli impianti di produzione di plastica ubicati nella Regione in impianti di produzione di bioplastiche o di tipi di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, incluso il riciclo di plastiche convenzionali, o interamente biodegradabili o compostabili, in conformità a quanto disposto dalle direttive 2008/98/CE, 2006/12/CE, 94/62/CE e dal Libro Verde della Commissione Europea.
- A valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi extraregionali, nonché sulle risorse di cui all’articolo 6, possono essere concessi contributi ai proprietari, comproprietari, usufruttuari, affittuari, legali rappresentanti di aziende agricole o agli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile per l’utilizzo di bioteli per la copertura degli insediamenti serricoli, di bioplastiche compostabili nella pacciamatura e di altre materie plastiche biodegradabili in agricoltura.
- La Regione è autorizzata, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare la conseguente modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi extraregionali.
Art. 6.
Utilizzo delle risorse di cui al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9
- Per le finalità di cui alla presente legge si provvede, altresì, nell’ambito dei fondi del bilancio regionale, a valere sulle risorse di cui al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, così come modificato dal comma 2 del presente articolo, per la quota di spettanza regionale.
- Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni, dopo la parola ‘infrastrutture’ sono aggiunte le seguenti: “, nonché al cofinanziamento di progetti presentati da ‘start up’ che si occupano di sviluppare nuove tecnologie sui materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili, al cofinanziamento della conversione degli impianti di produzione di plastica ubicati nella Regione in impianti di produzione di bioplastiche o di tipi di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, incluso il riciclo di plastiche convenzionali, o interamente biodegradabili o compostabili, in conformità a quanto disposto dalle direttive 2008/98/CE, 2006/12/CE, 94/62/CE e dal Libro Verde della Commissione Europea, alla concessione di contributi ai proprietari, comproprietari, usufruttuari, affittuari, legali rappresentanti di aziende agricole o agli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile per l’utilizzo di bioteli per la copertura degli insediamenti serricoli, di bioplastiche compostabili nella pacciamatura e di altre materie plastiche biodegradabili in agricoltura”.
Art. 7.
Spiagge virtuose
- La Regione, al fine di valorizzare le spiagge siciliane ‘virtuose’, riceve segnalazioni corredate da materiale fotografico sullo stato in cui versano le stesse, con particolare riferimento all’assenza di rifiuti in plastica.
- Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell’Assessore per il territorio e ambiente, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.
- Le spiagge di cui al presente articolo sono oggetto di promozione nell’ambito delle campagne pubblicitarie promosse dall’Assessorato del turismo, sport e spettacolo.
- Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi oneri o minori entrate per il Bilancio della Regione.
Art. 8.
Norma finale
- La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
- E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 311 – ” Disposizioni per limitare l’uso di stoviglie e contenitori di plastica nel territorio regionale “.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Catanzaro, Arancio, Barbagallo, Cafeo, Cracolici, De Domenico, Di Pasquale, Lantieri, Lupo, Sammartino e Gucciardi il 28 settembre 2018. Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente, territorio e mobilità’ (IV) il 28 settembre 2018.
(adottato quale testo base e abbinato nella seduta n. 91 del 27 marzo 2019).
Disegno di legge n. 330 – “Divieto di utilizzo di prodotti in plastica monouso”.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Trizzino, Campo, Palmeri, Di Paola, Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua, Zito, Ciancio, Siragusa, Tancredi, Schillaci, De Luca, Pagana, Di Caro, Marano e Cancelleri il 28 settembre 2018. Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente, territorio e mobilità’ (IV) il 28 settembre 2018.
(abbinato nella seduta n. 91 del 27 marzo 2019).
Disegno di legge nn. 311-330 abbinato dalla IV Commissione nella n. 91 del 27 marzo 2019.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 88 del 13 marzo 2019, n. 90 del 20 marzo 2019, n. 91 del 27 marzo 2019, n. 93 del 2 aprile 2019, n. 94 del 3 aprile 2019, n. 151 del 21 novembre 2019, n. 159 del 17 dicembre 2019, n. 204 del 30 luglio 2020 e n. 205 del 4 agosto 2020.
Deliberato l’invio in Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 94 del 3 aprile 2019 e nella seduta n. 159 del 17 dicembre 2019.
Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 212 del 21 luglio 2020.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 205 del 4 agosto 2020.
Relatore: on. Giampiero Trizzino.
Discusso dall’Assemblea nella seduta n. … del …
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. … del …
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