Sanzioni paesaggistiche, il CGA ribalta tutto: annullata multa da oltre 24mila euro
Una sanzione da oltre 24mila euro cancellata e un principio che torna al centro: chi non ha commesso l’illecito non può pagare. È questo il cuore della decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che con una sentenza del 30 marzo 2026 ha ribaltato il verdetto di primo grado, accogliendo l’appello degli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto.
La vicenda riguarda un immobile nel territorio di Agrigento, finito al centro di una controversia tra i proprietari e l’Assessorato regionale dei Beni culturali. Ai nuovi titolari era stato richiesto il pagamento di una sanzione paesaggistica pari a 24.483,74 euro, relativa ad abusi edilizi realizzati però da un precedente proprietario.
Secondo la tesi dell’amministrazione, l’obbligo di pagamento — previsto dall’articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio — si sarebbe trasferito automaticamente ai nuovi proprietari, anche se subentrati successivamente sia alla realizzazione delle opere sia alla sanatoria. Una linea che aveva trovato conferma anche davanti al Tar, con il rigetto del ricorso.
Ma in appello la svolta.
I legali hanno puntato su un principio fondamentale: la responsabilità amministrativa è personale. In sostanza, una sanzione può colpire solo chi ha materialmente commesso l’illecito, e non può essere estesa a soggetti terzi, anche se nel frattempo diventati proprietari dell’immobile.
Il CGA ha condiviso integralmente questa impostazione, chiarendo che la sanzione prevista dall’articolo 167 ha natura sanzionatoria e non risarcitoria. Un passaggio decisivo: proprio per questo motivo, non può essere applicata a chi è estraneo ai fatti contestati.
Da qui la decisione: annullata la sanzione e riformata la sentenza di primo grado.
Una pronuncia che va oltre il singolo caso e che potrebbe incidere in maniera significativa sull’interpretazione della normativa paesaggistica, soprattutto in contesti — come quello edilizio — caratterizzati da frequenti passaggi di proprietà.
“Il principio affermato sulla non trasmissibilità delle sanzioni amministrative – spiegano gli avvocati Caponnetto – assume un valore sistemico, perché evita che cittadini estranei agli illeciti vengano chiamati a rispondere di fatti non loro”.
“La decisione rappresenta un presidio di legalità – aggiungono – riaffermando che nessuna sanzione può essere irrogata a chi non ha avuto alcun ruolo nella violazione”.
La sentenza potrebbe ora spingere le amministrazioni a una maggiore attenzione nell’individuazione dei reali responsabili, rafforzando un orientamento che prova a tenere insieme tutela del paesaggio e diritti dei cittadini, evitando che l’azione pubblica si trasformi in un’ingiusta penalizzazione.
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