
Il Tar ha respinto la sospensiva proposta dalla Europa costruzioni rinviando tutto nel merito al 17 dicembre ma confermando l’assenza delle dovute certificazioni da parte di quest’ultima. Adesso il Comune di Agrigento ha la piena gestione del campo stanto. Potrà affidarlo ad una nuova ditta o gestirlo direttamente. Nel frattempo non ci sono più scuse e può provvedere a tumulare tutte le bare in attesa di sepoltura.
Ecco qui di seguito l’esito del ricorso:
l Tar respinge sospensiva del cimitero di Piano Gatta
Pubblicato il 03/05/2019
N. 00546/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00628/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2019, proposto da: Global Service Optimal Soc. Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, via Oberdan n. 5; contro
Il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rita Salvago e Antonio Insalaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Rossi, con domicilio digitale alla pec indicata [email protected];
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 12269 del 14.02.2019, con la quale il Comune di Agrigento ha dichiarato inefficace l’A.T.I. concessionaria Global Service Optimal soc. coop./Consital in relazione alla convenzione rep. n. 7467 del 14.10.2004, recante a oggetto “Costruzione e Gestione del nuovo Cimitero Comunale di Agrigento”;
NONCHE’ PER L’OTTEMPERANZA
del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. – Palermo, Sez. III, n. 1255/2018 dell’1.6.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista la memoria depositata dalla predetta, e visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Agrigento, con le relative deduzioni difensive;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi soc. coop.;
Viste la documentazione e la memoria ulteriormente prodotte;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano;
Uditi, alla camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019, i difensori della ricorrente e del Comune resistente, come da verbale;
Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, le censure dedotte non presentano sufficienti profili di fumus boni iuris, atteso che:
– il Comune, nel costituirsi in giudizio, ha dimostrato ai sensi dell’art. 21 octies, co. 2, ultima parte, della l. n. 241/1990, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, avuto riguardo, in particolare, all’incontestata perdita del requisito tecnico in capo alla mandataria dell’ATI prima dell’affitto del ramo di azienda, da parte della predetta, alla ricorrente (v. premesse del provvedimento impugnato e documentazione prodotta dal Comune); con conseguente motivato superamento del silenzio assenso formatosi sulla comunicazione di affitto del ramo di azienda (v. sentenza di questa Sezione n. 1255/2018);
– rispetto a quanto appena rilevato, appare formalistica l’invocata decorrenza del termine di diciotto mesi dalla formazione della fattispecie silenziosa, – e la relativa violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 – rispetto alla quale il Comune aveva comunque adottato un atto negativo (annullato da questa Sezione con la sentenza n. 1255/2018);
Considerato che non appare neppure immediatamente apprezzabile l’allegato periculum in mora, in quanto, sebbene la ricorrente abbia documentato la realizzazione di alcune cappelle (n. 11 cappelle interrate), si tratta di una percentuale minima rispetto alla costruzione prevista;
Ritenuto, d’altro canto, che la materia oggetto del contendere rende opportuno fissare celermente l’udienza di discussione del ricorso nel merito; e che, allo stato, le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate tra le parti;
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AgrigentoOGGi.it–3 apr 2019