Il Presidente della Regione Siciliana dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal Comune di Lampedusa e Linosa: è legittima la concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune. La vicenda riguarda una donna originaria di Fiumefreddo di Sicilia che nel lontano 1986 aveva acquistavo un fabbricato a Lampedusa, in contrada Madonna, che all’epoca della costruzione era stato realizzato in assenza di un regolare titolo edilizio e per il quale risultava pendente domanda di condono. Successivamente, nel 2011, il Comune di Lampedusa e Linosa, visto il parere favorevole della Soprintendenza, in accoglimento della richiesta di condono rilasciava la concessione edilizia in sanatoria. Ma distanza di sette anni dal rilascio, il Comune di Lampedusa e Linosa, aveva annullato la concessione per l’asserita mancata acquisizione del nulla aosta dell’ARTA necessario per gli immobili ricadenti all’interno delle riserve naturalistiche, come l’intera zona dove è ubicato l’immobile in questione che, a seguito della creazione della Riserva Naturale Orientata di Lampedusa, istituita nel 1995, era divenuta una zona ricadente nella zona A della riserva e , pertanto, soggetta a vincolo. Contro il provvedimento emanato dal Comune di Lampedusa e Linosa, la donna con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, ha proposto ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, per chiederne l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
Il Comune di Lampedusa e Linosa ha ribadito “ la legittimità del proprio provvedimento, senza null’altro dedurre in ordine ad altre presunte ragioni di illegittimità del titolo concessorio precedentemente rilasciato”.
Inoltre, nell’ambito del procedimento è intervenuta anche Legambiente Sicilia che asseriva sotto altri profili, non contestati dal provvedimento di annullamento, la illegittimità della concessione edilizia. Contro le argomentazioni spiegate da Legambiente, Rubino e Airò, hanno rilevato l’infondatezza delle difese avversarie e anche evidenziavano l’inammissibilità di motivazioni integrative del provvedimento impugnato, che non risultavano espressamente contenute nello stesso.
Il CGA ha accolto il ricorso s proposto dalla difesa della donna ritenendo fondata la censura, sollevata dai legali in ordine al difetto di motivazione sul rispetto del termine ragionevole per l’annullamento del titolo edilizio. Sulla scorta del parere, il Presidente della Regione ha accolto definitivamente il ricorso proposto dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, annullando il provvedimento.
Nell’aprile del 2021 il Comune di Lampedusa e Linosa adducendo quale errore revocatorio il fatto secondo il quale l’immobile in questione non sarebbe stato sanabile in ragione del contesto vincolistico vigente nel 1984, ha presentanto un nuovo ricorso per chiedere la revoca del decreto del governatore siciliano.
Dalla difesa della donna è stato evidenziato come “tale atto fosse palesemente inammissibile e privo di alcun fondamento, in quanto il Comune di Lampedusa e Linosa anziché dimostrare la sussistenza di un errore revocatorio, in spregio ad ogni regola processuale, aveva tentato di integrare la motivazione di un provvedimento che era già stato dichiarato illegittimo.
Sempre i legali rilevavano, contrariamente a quanto asserito dal Comune, che nella nota non vi fosse alcun riferimento a presunti vincoli di inedificabilità risalenti al 1984. Infine, i legali hanno evidenziato come “un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato, effettuata a mezzo di scritti difensivi, doveva ritenersi inammissibile, in quanto la motivazione rappresenta un contenuto insostituibile della decisione amministrativa”. Alla fine il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal Comune di Lampedusa e Linosa; conseguentemente il provvedimento di concessione edilizia in sanatoria rilasciato dal Comune di Lampedusa e Linosa è divenuto inoppugnabile.
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