Il Tribunale amministrativo della Sicilia ha accolto il ricorso proposto da due agrigentini, proprietari di un appartamento e di due magazzini, per l’annullamento delle sanzioni paesaggistiche emesse dal Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. I due, rappresentati dagli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto, hanno dimostrato che la realizzazione degli immobili in questione risaliva ad epoca antecedente all’anno 1983 e dunque prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico avvenuta con l’entrata in vigore della legge dell’8 agosto 1985, la cosiddetta “Legge Galasso”.
Il Tar ha ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale in materia, sfociata con la sentenza numero 75 del 2022 della Corte Costituzionale in ordine al tema delle sanzioni amministrative applicate dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana a numerosi proprietari di immobili realizzati senza il necessario titolo abilitativo.
È ormai consolidato, infatti, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’apposizione del vincolo paesaggistico, funzionalmente distinto dal vincolo archeologico, sulla zona B della Valle dei Templi è avvenuta in forza, non già del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, bensì della citata “Legge Galasso”. Alla luce tali principi discende che, nei casi in esame, all’epoca della realizzazione e ultimazione della costruzione abusiva l’area non era soggetta a vincolo paesaggistico che è perciò sopravvenuto.
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