Il Tar dichiara illegittimo il rifiuto a costruire 21 villette a schiera in contrada pisciotto, ad Agrigento. La vicenda risale al 2015 quando il Comune aveva rigettato l’istanza di permesso a costruire presentata da una ditta per la realizzazione delle villette a schiera su terreni ricadenti, secondo l’Amministrazione comunale, quasi interamente all’interno del piano particolareggiato “Quadrivio Spinasanta”, con destinazione ad attrezzature di interesse collettivo. La ditta costruttrice ha proposto ricorso , con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego in ragione del fatto che il vincolo espropriativo “ad attrezzature di interesse collettivo” posto alla base del provvedimento di diniego al permesso di costruire richiesto, in realtà non era più efficace al momento di adozione del provvedimento impugnato. Secondo la tesi sostenuta dai legali , Rubino e Airo’, il vincolo imposto era da ritenersi di natura espropriativa, con conseguente perdita di efficacia allo scadere del termine di cinque anni dall’approvazione del P.r.g del 2009. La seconda sezione del T.A.R. Sicilia Palermo, accogliendo la censura sollevata dai difensori sull’efficacia quinquennale dei vincoli espropriativi e, dunque, anche di quello imposto sui terreni siti in contrada Pisciotto nel Comune di Agrigento, ha annullato il provvedimento di rifiuto a costruire le 21 villette proprio in ragione del fatto che, alla data di adozione dell’impugnato diniego, il vincolo non era più efficace, con conseguente illegittimità del provvedimento. A seguito della pronuncia, il Comune di Agrigento – condannato anche al pagamento delle spese giudiziali in favore della ditta ricorrente – dovrà riesaminare nuovamente l’istanza, con conseguente possibilità per la ditta costruttrice di ottenere, in presenza dei presupposti di legge, l’agognato permesso di costruire per la realizzazione del complesso edilizio.