Il Presidente della Regione Siciliana con Decreto n. 191 del 29/04/2022 ha accolto il ricorso proposto da due donne, difese dagli avvocati Gaetano Caponnetto e Vincenzo Caponnetto, annullando così il decreto del dirigente del Servizio tutela e acquisizioni del
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana di ingiunzione del pagamento della sanzione paesaggistica irrogata per la realizzazione di un immobile realizzato prima dell’anno 1985. I legali, in particolare, hanno confermato “la costituzionalità della normativa regionale che limita l’applicabilità della sanzione paesaggistica soltanto agli immobili realizzati dopo l’apposizione del vincolo paesaggistico.
Con l’ultima decisione, è stato ulteriormente ribadito il principio secondo cui il vincolo paesaggistico – che ricade su gran parte del territorio agrigentino – è stato introdotto solo con la “Legge Galasso”, per cui al momento della realizzazione dell’abuso edilizio il vincolo non esisteva e dunque l’opera realizzata non poteva violarlo.” In particolare, con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, è stato richiamato il
propedeutico parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite dell’11 aprile scorso che ha ribadito la fondatezza del ricorso per la dedotta sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto alle opere realizzate e dunque il venir meno del potere
sanzionatorio da parte della Pubblica Amministrazione.
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