Il cga da ragione al Centro Studi Pirandello, Bivona, che potra’ ottenere l’accreditamento delle sedi, necessario per l’accesso alle procedure di finanziamento delle attività di formazione professionale finanziate dall’Amministrazione regionale. L’ Ente di formazione professionale, svolge la propria attività sin dal 1999.
All’inizio del 2016, aveva avviato
la procedura volta ad ottenere l’accreditamento per l’accordo a dei finanziamenti regionali ma per un malfunzionamento della piattaforma informatica in cui effettuare il caricamento dell’istanza, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale non aveva concesso l’accreditamento in tempo utile per potere consentire all’Ente di accedere alla procedura di erogazione dei finanziamenti nell’agosto del 2016.
Pertanto, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, il Centro Studi Pirandello impugnava innanzi al TAR Sicilia, sede di Palermo, il provvedimento con cui l’Amministrazione regionale aveva denegato al Centro Studi Pirandello la percezione dei contributi.
Con Ordinanza cautelare il TAR Sicilia aveva accolto l’istanza di sospensione cautelare, inserendo l’entrata ricorrente in graduatoria.
Tuttavia, con la Sentenza di merito il Giudice del TAR Sicilia – Palermo, seppur a mezzo di un diverso Collegio, aveva definito il processo con un rigetto legato ad un motivo procedurale. Aveva cioè ritenuto che l’Ente avrebbe dovuto impugnare tutte le graduatorie che l’Amministrazione regionale aveva emanato nel corso degli anni a seguito di tutte le impugnative proposte dai tanti Enti che avevano partecipato alla medesima procedura. Pertanto, il Centro Studi Pirandello, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza ha impugnato la sentenza “ deducendo che l’Ente – ricostruiscono i legali- non aveva alcun onere di impugnare tutte le graduatorie successive, in quanto tali graduatorie, seppur in esecuzione di un ordine del TAR, avevano sempre incluso il Centro Studi Pirandello tra gli enti finanziati. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto il ricorso in appello e, per l’effetto, in riforma della decisione appellata, anche il ricorso di primo grado. La Sentenza ha chiarito , tra le altre cose, l’illegittimità dell’operato reso dall’Amministrazione regionale che, responsabile del malfunzionamento informatico, doveva prontamente adottare idonee misure per rimediare a quanto verificatosi e, comunque, autorizzare il deposito cartaceo della documentazione.
I Giudici hanno rilevato che il Centro Studi Pirandello, offrendo consistenti prove circa il malfunzionamento del sistema informatico in fase di caricamento dei dati, ha compiuto tutte le attività necessarie incorrendo senza sua colpa nell’impossibilità di presentare la propria istanza mediante la prescritta modalità informatica.
Pertanto,il Centro Studi Pirandello potrà percepire i finanziamenti.”
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