Una disabile di Agrigento, affetta da un grave disturbo psichiatrico, aveva chiesto, tramite il proprio amministratore di sostegno, di essere ricoverata in un’apposita comunità alloggio, con retta a carico del Comune di Agrigento. Il centro di salute mentale di Agrigento aveva rilevato che “l’attuale situazione familiare non è adeguata all’eventuale rientro della disabile in famiglia”. Anche i servizi sociali del Comune avevano espresso parere favorevole all’inserimento in Comunità rilevando come l’esigenza del ricovero fosse “indifferibile e urgente”.
Tuttavia, il responsabile dei servizi finanziari del Comune di Agrigento non aveva espresso parere contabile favorevole al ricovero, sostenendo che le risorse presenti in bilancio non fossero sufficienti per la copertura della retta annuale.
La disabile , con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino – ha proposto ricorso per l’annullamento dei provvedimenti con cui il Comune di Agrigento aveva sostanzialmente negato il suo ricovero nella comunità alloggio. Rubino ha sostenuto in giudizio che “i provvedimenti impugnati fossero illegittimi laddove hanno negato alla disabile il ricovero senza tenere conto del suo stato di salute e per ragioni esclusivamente economiche.” Con il ricorso è stato anche sostenuto che “le posizioni soggettive delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, citando a sostegno di tali assunti recenti precedenti giurisprudenziali.”
Il TAR Palermo, condividendo le censure dell’avvocato Rubino, ha rilevato che “il Comune di Agrigento, avendo accertato la sussistenza di esigenze terapeutiche indifferibili della donna, disabile psichica grave, che rendevano necessaria l’ammissione al servizio residenziale, con integrazione della retta, non avrebbe potuto opporre difficoltà finanziarie alla richiesta d’inserimento in una struttura adeguata”.
Il TAR ha, inoltre, condannato il Comune di Agrigento al pagamento delle spese legali liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
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