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Home » FUORI PROVINCIA » Covid, nuova ordinanza di Musumeci. Cosa cambia dal 14 dicembre al 7 gennaio

Covid, nuova ordinanza di Musumeci. Cosa cambia dal 14 dicembre al 7 gennaio

10 Dicembre 2020
in FUORI PROVINCIA
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Il presidente della Regione Nello Musumeci, dopo un confronto con il comitato tecnico scientifico, i medici di base e il presidente dell’Anci Sicilia, ha firmato un’ordinanza con nuove disposizioni per chi arriverà in Sicilia durante le festività natalizie.
Ecco le novità, in vigore da lunedì 14 dicembre a giovedì 7 gennaio, per limitare il contagio da Coronavirus. Chiunque arrivi in Sicilia dovrà registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it ed essere in possesso dell’esito negativo del tampone molecolare rino-faringeo effettuato nelle ultime 48 ore. Sono esclusi i pendolari e coloro che si siano allontanati dall’Isola, nei giorni immediatamente antecedenti, per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a quattro giorni.

Qualora la persona che fa rientro non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare ha diverse opzioni. Può recarsi presso un drive-in appositamente dedicato per sottoporsi al tampone rapido antigenico.
In caso di esito positivo, si seguono le procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi. Se negativo, potrà recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico dopo cinque giorni.
In alternativa, si può andare presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con l’obbligo per la struttura stessa di darne comunicazione al dipartimento di Prevenzione dell’Asp.

Chi non segue nessuna delle precedenti procedure, come ultima ipotesi, ha l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il proprio domicilio, dandone comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’Asp di pertinenza. Previste ulteriori misure limitative e finalizzate alla verifica del rispetto delle misure contenitive del contagio da Covid-19.

Durante l’orario di apertura degli esercizi pubblici, con particolare riferimento al settore commerciale, fermo restando l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d’aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi sono tenuti a comunicare all’Asp il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le Linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del locale.
I Centri commerciali pluri-negozio dovranno munirsi di strumenti “contapersone” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti. I titolari di ristoranti e pizzerie hanno anche l’obbligo di conservare l’elenco dei clienti serviti ai tavoli per un periodo di almeno due settimane, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, così da garantirne la disponibilità per le autorità sanitarie.

I sindaci potranno consentire agli esercizi pubblici l’orario continuato e adottare, altresì, misure limitative di accesso alle aree comunali (come zone pedonali e luoghi pubblici di aggregazione) per evitare assembramenti e stazionamenti prolungati, anche mediante l’utilizzo di transennamenti o regolatori di flusso di entrata e uscita. Per questi compiti potranno attivare anche personale delle associazioni di volontariato.

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