Il tar del Lazio ha incluso in graduatoria un giovane agrigentino di 31 anni escluso per superamento del limite di età e condanna il ministero alle spese giudiziarie.
Con bando ritualmente pubblicato, il Ministero della Giustizia indiceva un concorso pubblico per il reclutamento di un numero complessivo di 754 (poi elevato a 938) allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Il Ministero della Giustizia aveva notificato al giovane , nel 2019, il decreto di esclusione dal concorso pubblico perché , a dire dell’Amministrazione, l’agrigentino, ventinovenne, all’epoca della presentazione della domanda) non risultava in possesso del requisito anagrafico previsto dal bando di concorso, avendo compiuto e quindi superato il ventottesimo anno di età. A questo punto il giovane ha presentato ricorso davanti al TAR Lazio, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione.
In particolare, gli Avvocati Rubino e Gatto “sostenevano l’illegittimità del provvedimento di esclusione, in quanto il limite di età previsto testualmente dal bando (28 anni) avrebbe dovuto essere innalzato, ai sensi dell’art. 2049 del Codice dell’Ordinamento militare, di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato in precedenza dall’agrigentino, ovvero in 31 anni, in quanto il giovane agrigentino poteva vantare ben tre anni di servizio militare volontario.”
Il TAR Lazio, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Gatto, accoglieva,
la richiesta di sospensione dell’esecuzione del decreto di esclusione, ordinando al Ministero della Giustizia di ammettere il giovane alle successive prove psico-fisiche ed attitudinali previste dalla procedura selettiva per allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria. Prove entrambe superate e il Ministero della Giustizia, nel dicembre 2020, approvava la graduatoria finale del concorso in questione del quale il giovane agrigentino risultava vincitore, ma inserito con riserva dal Ministero in attesa della pronuncia di merito del giudice amministrativo.
L’agrigebntino, assistito dagli avvocati Rubino e Gatto, proponeva motivi aggiunti al ricorso, mediante i quali eccepiva l’illegittimità di tale inclusione con riserva in graduatoria, in quanto, in tal modo, anche una positiva pronuncia di merito del Giudice amministrativo non avrebbe consentito al giovane di essere riconosciuto come un normale vincitore del concorso.
L’8 giugno scorso, il TAR Lazio, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Gatto, ha definitivamente accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti presentati dal giovane , affermando l’illegittimità dell’espulsione dal concorso ed includendolo in posizione utile nella graduatoria del concorso in questione senza alcuna riserva.
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