Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8314 del 2018, proposto da
Angelo Cascià e Vincenzo Urso, rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo
Rubino, Massimiliano Valenza e Fabrizio Paoletti, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma,
via M.llo Pilsudsky, 118;
contro
Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Territoriale
del Governo di Agrigento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano
“ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consiglio dei Ministri e Presidenza della Repubblica, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Camastra, Commissione Straordinaria per la Gestione del Comune di
Camastra, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione- del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 2018, pubblicato sulla
GURI n. 104 del 07 maggio 2018 e notificato in data 8 maggio 2018, con cui le
Amministrazioni resistenti disponevano lo scioglimento del Consiglio Comunale di
Camastra;
– Della delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018, con cui è stata
approvata la proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Camastra;
– Della proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Camastra del 6 aprile
2018, formulata dal Ministero dell’Interno;
– Per quanto possa occorrere, della relazione prot. 38/OES del 12 febbraio 2018,
redatta dalla Commissione di accesso nominata dalla Prefettura di Agrigento per
l’ispezione all’interno dell’Amministrazione comunale di Camastra e la verifica dei
presupposti per l’adozione del decreto di scioglimento del Consiglio comunale, nota
ai ricorrenti solo nella sua versione parziale, piena di omissis.
– Tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento;
Vista l’istanza istruttoria delle parti ricorrenti;
Visti gli artt. 55 e 65 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del 13 settembre 2018 il dott. Ivo Correale e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la relazione del Prefetto di Agrigento, la relazione della
Commissione di Accesso come nominata e il decreto di nomina di tale
Commissione costituiscono atti la cui conoscenza in forma integrale e priva di
“omissis” è propedeutica alla decisione del Collegio nonché alla piena difesa delle
parti costituite nell’ambito dell’odierna controversia;
Considerato che, al contempo, i provvedimenti di cui sopra possono essereclassificati come “Riservati” ai sensi dell’art. 42 l. n. 124/2007;
Considerato, di conseguenza, di ordinare alla parte resistente la produzione in
giudizio dei predetti atti, in versione integrale, anche cartacea, e senza “omissis”,
con l’avvertenza che la conservazione e l’ostensione degli stessi a tutte le parti del
giudizio sono sottoposte alle cautele di cui al comma 8 dell’art. 42 cit. e che
potranno essere consultati senza estrazione di copia;
Considerato che il Collegio rammenta, ai sensi dell’art. 262 c.p., che la conoscenza
degli atti in questione è circoscritta al presente, stretto, ambito processuale;
Considerato che le Amministrazioni costituite dovranno depositare in giudizio la
documentazione indicata entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o
notificazione della presente ordinanza;
Considerato che, in relazione alla domanda cautelare, per la non ancora intervenuta
acquisizione integrale degli atti di causa, il Collegio ritiene che le esigenze delle
parti ricorrenti possano trovare adeguata realizzazione con la fissazione
dell’udienza di discussione nel merito del ricorso, ex art. 55, comma 10, c.p.a.,
secondo quanto indicato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), riservata ogni
altra decisione, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in
motivazione.
Fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 22 maggio 2019.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della
presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 settembre 2018 con
l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario