Il Consiglio di giustizia amministrativa ha rigettato l’appello dell’Università di Enna Kore e ha confermato l’assegnazione della borsa di studio a una dottoranda agrigentina. La vicenda risale al 2020 quando l’ateneo ennese aveva indetto un bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze economiche, aziendali e giuridiche a cui partecipava e veniva ammessa l’agrigentina senza borsa di studio. Una delle concorrenti, alla quale era stata originariamente assegnata la borsa di studio, vi rinunciava e, pertanto, l’agrigentina ne richiedeva l’assegnazione a suo favore.
Tuttavia l’università degli studi Kore rigettava l’istanza della dottoranda ritenendo insussistenti i presupposti per l’erogazione della borsa di studio a suo favore. L’agrigentina, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (nella foto) e Giuseppe Impiduglia, proponeva innanzi al Tar di Catania un ricorso volto all’annullamento dei provvedimenti con i quali le era stata negata l’assegnazione della borsa di studio.
In particolare i legali deducevano in giudizio l’esistenza del vincolo di destinazione delle risorse destinate alle borse di studio, le quali, nel caso di rinuncia o decadenza dei precedenti assegnatari, devono essere utilizzate per gli stessi fini. Inoltre veniva evidenziato che lo scorrimento nell’attribuzione della borsa di studio, per rinuncia del precedente titolare, rappresenta applicazione di un principio generale operante nel caso di benefici assegnati mediante una graduatoria concorsuale.
Con sentenza del marzo 2023 il Tar, condividendo le tesi degli avvocati Rubino e Impiduglia, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati ritenendo che nessuna norma prevede il divieto di “scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia di uno dei beneficiari” ed osservando che l’università Kore, nel caso specifico, non aveva esplicitato alcun elemento, in ipotesi, ostativo all’assegnazione della borsa di studio. L’università ha poi impugnato la sentenza del Tar innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa lamentando l’erroneità della sentenza di primo grado per asserita violazione di alcune disposizioni del bando di concorso.
I legali evidenziavano la correttezza della sentenza impugnata con cui era stato correttamente riconosciuto che la pretesa azionata dalla dottoranda agrigentina verteva sull’assegnazione della borsa di studio, sicché le disposizioni del bando invocate dall’università Kore avrebbero dovuto ritenersi inconferenti.
I difensori rilevano inoltre l’infondatezza delle doglianze dell’università e la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui era stato riconosciuto che la fase di riassegnazione dalla borsa di studio, essendo successiva all’approvazione della graduatoria, rappresentava un autonomo procedimento amministrativo e, pertanto, l’università avrebbe dovuto osservare le garanzie procedimentali. Ora, con l’ultima sentenza, è stato rigettato l’appello proposto dall’università Kore confermando il verdetto di primo grado con cui era stato accolto il ricorso della dottoressa agrigentina che avrà dunque diritto all’assegnazione della borsa di studio.
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