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Home » evidenza » In appello riformata la sentenza di condanna per l’ex direttore di Antonveneta

In appello riformata la sentenza di condanna per l’ex direttore di Antonveneta

12 Maggio 2018
in evidenza
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RAVANUSA. La Corte di Appello di Palermo, accogliendo le richiesta difensive dell’avvocato Ignazio Valenza, ha dichiarato il non doversi procedere nell’azione penale nei confronti dell’ex direttore della banca Antonveneta, Salvatore  Lombardo e la revoca della condanna civile a favore di un avvocato di Ravanusa, Carmelo Pitrola che lo aveva denunciato.

La vicenda trae origine da una presunta truffa perpetrata da Salvatore Lombardo all’epoca dei fatti direttore della Banca Antonveneta di Ravanusa, in danno dell’avvocato Carmelo Pitrola il quale, avendo effettuato due distinti prestiti a favore del Lombardo di importo pari a  7.000 euro e 40.000 euro con interesse pari all’8% annuo, avrebbe ricevuto in garanzia due assegni “siglati” da Lombardo, ma tratti su un conto corrente riferibile alla Fi. Lo. Group & C. s.a.s. di cui legale rappresentante era Rosa Maria Mendola e socia accomandante della società era Liliana Vella, moglie di Lombardo. I raggiri e gli artifizi posti in essere dall’appellante, secondo la tesi accusatoria recepita in sentenza, sarebbero consistiti nel far credere a Pitrola che gli assegni rilasciati in garanzia fossero stati tratti su suo personale conto e non su conto della Fi.Lo.Group & C. s.a.s, circostanza questa determinante che avrebbe indotto la parte civile ad elargire il prestito.

A Lombardo, assistito dall’Avv. Ignazio Valenza, veniva contestata l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazioni d’opera. L’ex direttore di banca era stato rinviato a giudizio innanzi al Tribunale Monocratico di Agrigento che ha accolto la tesi dell’avvocato Valenza circa l’insussistenza dell’aggravante contestata, ma aveva condannato comunque Lombardo per i fatti contestati alla pena di un anno di reclusione e 500 euro di multa, oltre al risarcimento del danno nella misura di 55.000 euro e al pagamento delle spese processuali a favore dell’avvocato Pitrola che si era costituito parte civile.

Il Tribunale non accoglieva la tesi della difesa del Lombardo che eccepiva l’improcedibilità per la tardività della querela sporta dall’avvocato Pitrola. Mentre la Corte d’Appello ha giudicato la circostanza fondata tanto da dichiarare l’improcedibilità nell’azione penale condotta nei confronti di Lombardo.

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Tags: ravanusasalvatore lombardosentenza
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