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Home » Cronaca » Cade al cimitero ma niente risarcimento: la Corte d’Appello dà ragione al Comune

Cade al cimitero ma niente risarcimento: la Corte d’Appello dà ragione al Comune

6 Luglio 2026
in Cronaca
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Respinto il ricorso di un cittadino che chiedeva il risarcimento per una caduta nel viale centrale del camposanto. I giudici richiamano il principio di autoresponsabilità.

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento respingendo la richiesta di risarcimento avanzata da un cittadino di Casteltermini che, nell’ottobre del 2021, era rimasto ferito in seguito a una caduta avvenuta lungo il viale centrale del cimitero comunale. La decisione è contenuta nella sentenza n. 1845/2026, pubblicata il 25 giugno scorso. 

L’uomo aveva citato in giudizio il Comune sostenendo di essere scivolato su una caditoia resa viscida dalla pioggia e chiedendo il risarcimento dei danni fisici riportati. In primo grado il Tribunale di Agrigento aveva già rigettato la domanda e la Corte d’Appello ha ora confermato integralmente quella decisione. 

La decisione rappresenta una piena affermazione delle ragioni del Comune di Casteltermini, difeso dall’avvocato Gianluca Cucchiara (foto), che ha ottenuto la conferma della sentenza favorevole già pronunciata dal Tribunale di Agrigento e il rigetto definitivo della richiesta risarcitoria avanzata dal cittadino.

I giudici di secondo grado hanno richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia di principio di autoresponsabilità, secondo il quale chi utilizza un bene pubblico è tenuto ad adottare un comportamento improntato alla normale prudenza e all’ordinaria diligenza, prevedendo e superando eventuali situazioni di pericolo mediante le comuni cautele.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la caditoia fosse perfettamente visibile, che la pioggia rendesse prevedibile la sua scivolosità e che il pedone avrebbe potuto evitare la caduta adottando un comportamento più prudente. Per questo motivo la condotta dell’uomo è stata ritenuta causa determinante dell’incidente, escludendo qualsiasi responsabilità del Comune. 

Con la sentenza n. 1845/2026, pubblicata il 25 giugno, la Corte d’Appello di Palermo ha quindi rigettato definitivamente il ricorso, confermando integralmente la decisione del Tribunale di Agrigento e condannando l’appellante anche al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge. 

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