Il Tribunale di Agrigento, con ordinanza emessa il 22 giugno 2026 ha disposto una serie di misure finalizzate a limitare le emissioni sonore provenienti da un locale pubblico situato nella zona di Cannatello, accogliendo il ricorso d’urgenza presentato da numerosi residenti dell’area, rappresentati e difesi dall’avvocati Vincenzo Caponnetto e Michele Melfa. Il giudice ha ritenuto sussistente sia il “fumus boni iuris” sia il “periculum in mora”, riconoscendo che le immissioni acustiche prodotte dall’attività di intrattenimento svolta all’aperto superano la normale soglia di tollerabilità e incidono in maniera significativa sul diritto al riposo, alla salute e alla qualità della vita dei cittadini residenti nelle immediate vicinanze.
Particolare rilievo hanno assunto gli accertamenti tecnici eseguiti nel corso del procedimento. La consulenza tecnica d’ufficio ha infatti confermato il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni sonore nelle abitazioni più vicine all’attività, evidenziando come il rumore derivante sia dagli impianti di diffusione musicale sia dall’afflusso e dalla permanenza degli avventori produca effetti rilevanti sull’ambiente abitativo circostante.
Alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha ordinato al gestore del locale di cessare le immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità attraverso una specifica regolamentazione degli orari. In particolare, nelle serate di venerdì e sabato dovrà essere interrotto l’utilizzo di qualsiasi impianto di diffusione sonora entro mezzanotte e 30, con obbligo di completare il deflusso del pubblico entro l’una del mattino. Per le giornate dalla domenica al giovedì restano applicabili gli orari già previsti dall’ordinanza comunale vigente, con cessazione delle emissioni sonore entro la mezzanotte e completamento del deflusso entro le 00:30.
Nell’ordinanza il giudice richiama inoltre il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la tutela della salute, del riposo e della qualità della vita assume carattere prevalente rispetto alle esigenze economiche e produttive, soprattutto nei casi in cui le immissioni sonore incidano direttamente sulla sfera privata e familiare dei cittadini. Il Tribunale ha inoltre rinviato ad un eventuale giudizio di merito ogni valutazione in ordine alle richieste risarcitorie avanzate dai ricorrenti.
“La decisione – affermano gli avvocati Caponnetto e Melfa – rappresenta un importante precedente nel delicato equilibrio tra attività di intrattenimento e tutela dei diritti dei residenti, riaffermando il principio secondo co ui lo svolgimento di attività economiche deve sempre conciliarsi con il rispetto della salute pubblica e della vivibilità dei contesti urbani”.
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