Una giovane funzionaria agrigentina ha vinto il ricorso ed ha ottenuto il riconoscimento del diritto di essere assegnata ad una sede di lavoro più vicina alla residenza del figlio minore. Si tratta in particolare di un funzionario amministrativo presso l’ufficio per l’esecuzione penale esterna di Palermo. Aveva inoltrato al ministero della Giustizia un’apposita istanza per ottenere l’assegnazione temporanea del posto di lavoro in provincia di Agrigento, dove risiedono il figlio di meno di 3 anni e il coniuge. La normativa vigente, infatti, favorisce il ricongiungimento familiare in presenza di figli minori sino a tre anni di età. Tuttavia, il Ministero della Giustizia aveva rigettato la richiesta della lavoratrice, sostenendo che ad Agrigento non vi fossero posti del suo stesso profilo professionale.
L’impiegata, pertanto, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia ha proposto ricorso d’urgenza al Tribunale di Palermo, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all’assegnazione temporanea presso una sede di servizio sita ad Agrigento. In particolare, con il ricorso, i legali hanno rilevato che, “ai fini dell’ammissione al beneficio del lavoratore, è sufficiente che vi sia un «posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e non che il posto riguardi le stesse mansioni o un identico incarico rispetto a quello assegnato al dipendente nella sede di provenienza”.
Il Tribunale di Palermo, condividendo le tesi degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha ordinato al Ministero di Giustizia di disporre l’assegnazione temporanea della ricorrente presso uno degli Uffici del Ministero di Giustizia con sede ad Agrigento e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Il Tribunale ha, infatti, evidenziato come la normativa vigente “- proprio al fine di agevolare il più possibile il ricongiungimento familiare in presenza di figli minori sino a tre anni di età – non limita l’assegnazione temporanea alle ipotesi in cui vi siano posti vacanti e disponibili della stessa “qualifica professionale” o qualifica assimilabile, ma la consente ogni qual volta vi sia “un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”, contemperando, in questo modo, le necessità di mobilità della lavoratrice con le esigenze della amministrazione per la quale non sono previsti ulteriori oneri”.
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