Una donna nel 1997 aveva chiesto la “sdemanializzazione”, ovvero, il trasferimento di un bene dal demanio dello Stato alla categoria dei beni patrimoniali, di un’area demaniale marittima sita a Marinella del Comune di Porto Empedocle, già oggetto di concessione demaniale marittima. La pratica di sdemanializzazione si è protratta per diversi anni, nel corso dei quali, la donna ha di volta in volta, provveduto ad effettuare tutti gli adempimenti richiesti dall’Amministrazione demaniale, compreso il pagamento del canone concessorio annuale. Nel mese di aprile 2021, l’Amministrazione demaniale, oggi denominata Struttura Territoriale dell’Ambiente di Agrigento e Caltanissetta, al fine di completare il procedimento di sdemanializzazione, aveva chiesto alla richiedente il pagamento di una somma quale integrazione dei canoni dovuti per l’utilizzo dell’area demaniale in questione. Pagamento che è stato effettuato. A distanza di oltre un anno dal sollecito della Ditta richiedente, con nota del giugno 2022, l’Amministrazione demaniale ha comunicato che la pratica non poteva essere conclusa poiché sarebbe emersa l’assenza della “Conferma interesse” sul Portale del Demanio marittimo della Regione Sicilia entro il 30 giugno 2021. Secondo la nota dell’Amministrazione regionale, dunque, in mancanza di tale adempimento entro il termine previsto dalla legge regionale, avrebbe dovuto presentare sul Portale del Demanio marittimo istanza di rilascio di nuovo titolo concessorio e ricominciare da zero il procedimento amministrativo che si protraeva già da oltre venti anni. La donna , con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, ha proposto ricorso innanzi al TAR Palermo per chiedere l’annullamento della nota dell’Amministrazione che, di fatto, vanificava oltre venti anni di attività procedimentale. In particolare, i legali, a sostegno delle proprie censure hanno dedotto, tra l’altro, che “ i termini previsti devono ritenersi ordinatori e non perentori e non prevedono alcuna ipotesi di decadenza qualora sia palese la permanenza dell’interesse in capo alla Ditta istante.” Il TAR Palermo, in esito alla domanda cautelare, in accoglimento delle tesi di Rubino e Airo’, ha imposto l’obbligo a carico della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Agrigento e Caltanissetta di riesame dell’atto impugnato alla luce dei sopraindicati profili entro il termine di 90 giorni. Per effetto dell’ordinanza del TAR Palermo il procedimento amministrativo di sdemanializzazione dovrà essere concluso dopo oltre venti anni di attesa.
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