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Home » dalla città » Il sagrato della chiesa conteso: caso approda in Cassazione

Il sagrato della chiesa conteso: caso approda in Cassazione

Redazione Di Redazione
15 Marzo 2020
in dalla città
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Titolarità del sagrato della chiesa di San Pietro: il Tar di Palermo ha accolto le difese dell’Arcidiocesi di Agrigento e rimesso la questione alla Corte di Cassazione.

Titolarità del sagrato della chiesa di San Pietro, il  TAR Palermo accoglie le difese dell’Arcidiocesi di Agrigento e rimette la questione alla Corte di Cassazione.

L’Arcidiocesi di Agrigento ha concesso alla Società T. la locazione di un locale annesso alla Chiesa di San Pietro di Agrigento, per lo svolgimento di attività commerciale, ed  il comodato d’uso della Chiesa di San Pietro e proprie pertinenze unicamente per finalità turistiche e culturali, con espressa esclusione di ogni attività commerciale. 

Tuttavia, in assenza di alcun titolo autorizzativo, né da parte del Comune di Agrigento né da parte dell’Arcidiocesi di Agrigento, la società  che ha in gestione i locali in questione, aveva disposto la posa di ombrelloni, tavoli e sedie a servizio della propria attività commerciale proprio davanti l’ingresso della Chiesa di San Pietro. 

Il Comune di Agrigento, nel 2017 ha contestato alla società T. l’occupazione abusiva di suolo pubblico (per circa 60 mq) dello spazio antistante la Chiesa di San Pietro ed ha irrogato la conseguente sanzione.

A questo punto la società T si opponeva alla contestazione del Comune di Agrigento proponendo ricorso davanti il Giudice di Pace di Agrigento, sostenendo, tra l’altro, che lo spazio anti tastante la chiesa fosse di proprietà esclusiva dell’Arcidiocesi e che ne avesse la disponibilità in forza del contratto di comodato d’uso.

Il Giudice di Pace di Agrigento però ha declinato la propria giurisdizione ritenendo che spettasse al Giudice Amministrativo giudicare la controversia.

A questo punto, nel giugno 2019, la società T ha riproposto il giudizio davanti al TAR Palermo, notificando per la prima volta il proprio ricorso anche all’Arcidiocesi di Agrigento chiamandola in garanzia e per il risarcimento dei danni asseritamente subiti.

Il Cardinale Francesco Montenegro quale legale rappresentante dell’Arcidiocesi di Agrigento ha conferito il mandato all’Avv. Girolamo Rubino per resistere al giudizio instaurato dalla società T.

L’Avv. Girolamo Rubino, in particolare, ha proposto diverse eccezioni preliminari, sostenendo tra l’altro il difetto di giurisdizione poiché la questione in realtà afferisce a diritti soggettivi che non possono essere risolti nemmeno in via incidentale dal Giudice Amministrativo.

La Sezione I del TAR Palermo, Presidente e Relatore della causa il dott. Calogero Ferlisi, in accoglimento delle difese dell’Avv. Rubino ha osservato che: <<l’Arcidiocesi di Agrigento … ha preso precisa posizione in ordine alla propria titolarità dominicale, specificando di essere la dante causa della comodataria società Temenos tenuta all’uso della “Chiesa di San Pietro e delle sue pertinenze” esclusivamente per fini turistici e culturali, non “ai fini della somministrazione di alimenti e bevande, per come desumibile di converso del verbale in questione”; sicché – prosegue l’Arcidiocesi – nemmeno “l’eventuale accertamento e riconoscimento della proprietà della piazza, potranno in futuro permettere l’utilizzo dello stesso per fini diversi da quelli per cui è stato concesso il bene”.

In tale contesto sostanziale e processuale, fondatamente l’Arcidiocesi di Agrigento evidenzia .. che la T… a fondamento delle proprie pretese, sottintende, in buona sostanza, la lesione di una posizione di diritto soggettivo … Tali profili esulano, ad avviso del Collegio, dalla giurisdizione del Giudice amministrativo>>.

Per effetto della predetta pronuncia, ed in ragione del conflitto negativo di giurisdizione insorto tra TAR e Giudice di Pace la questione dovrà essere risolta dalla Corte di Cassazione che stabilirà quale giudice dovrà giudicare la controversia.

LA REPLICA –

NOTA PER LA STAMPA

IL TAR NON ACCOGLIE LE TESI DELLA DIOCESI

Decisione rimandata alla Cassazione

In riferimento all’articolo titolato : “il sagrato dell’ex chiesa di San Pietro “conteso”, deciderà la Cassazione”, lo scrivente Avv. Alessio Americo, procuratore e difensore della Società Coop. Sociale Temenos  ritiene necessario effettuare alcune precisazione e correzioni.

La chiesa di San Pietro è e rimane una chiesa anche se chiusa al culto dal 1953.

Con verbale di contestazione di violazione amministrativa, Agenti del Comando di Polizia Municipale di Agrigento hanno accertato che la Società Coop. Sociale Temenos ha violato gli artt. 11 e 20 del Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, comminando relativa sanzione.  

Con nota prot. n. 62641 del 09/08/2017 la società Temenos contestava il verbale perché fondato su un errato presupposto. In vero la Piazza San Pietro non è un bene rientrante nel patrimonio comunale. 

In data 25/10/2017, pur in assenza di riscontro alla nota prot. n. 62641 del 09/08/2017, il Comune di Agrigento notificava la diffida al ripristino dei luoghi.

Temenos soc. coop. Sociale proponeva formale opposizione dinanzi al Tribunale civile di Agrigento.

Il Tribunale dichiarava la propria incompentenza per valore in favore del Giudice di Pace di Agrigento.

Riassunta la causa dinanzi al Giudice di pace di Agrigento, quest’ultimo dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Amministrativo.

Dinanzi al Giudice Amministrativo non si costituiva il Comune di Agrigento, mentre l’Arcidiocesi depositava propria memoria difensiva senza fornire alcun chiarimento sulla effettiva titolarità dello spazio antistante la Chiesa di San Pietro

Il Tar “ritiene di non potere condividere le pur articolate difese svolte dalla ricorrente (in punto di giurisdizione, incidentale, del Giudice amministrativo ex art. 8 c.p.a.) atteso che, nella particolare fattispecie in esame, parte in causa non è il solo Comune, ma anche l’Arcidiocesi di Agrigento che, nella prospettazione di parte ricorrente, dovrebbe essere il proprietario dell’area oggetto dell’ordine di sgombero di cui alla diffida impugnata. 

Tali profili esulano, ad avviso del Collegio, dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Ciò stante, il Giudice Amministrativo, non ritenendo condivisibile l’impostazione seguita dal Giudice di Pace di Agrigento – il quale ha indicato quale giudice munito di giurisdizione il Giudice amministrativo –, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione.

Il processo conseguentemente è stato sospeso fino alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sul conflitto negativo di giurisdizione.

Nel merito, la titolarità della Piazza San Pietro è certamente da attribuire all’Arcidiocesi di Agrigento che ha stipulato regolari contratti di affidamento (comodato e locazione commerciale) con la Società Coop. Sociale Temenos concedendo a quest’ultima, per finalità turistiche e culturali, la Chiesa di San Pietro e relative pertinenze; pertinenze che vengono dettagliatamente individuate nella “ Nota Integrativa atto di comodato del 07/12/2001.

In detta ultima nota si dichiara che” la proprietà della Chiesa di San Pietro comprende, oltre i locali della stessa, anche la casa canonica annessa e la piazza (sagrato) antistante l’ingresso principale”.

Sull’attività commerciale svolta, si evince chiaramente dalla lettura del contratto di locazione immobiliare del 01/09/2011 che: “La locazione viene concessa allo scopo di destinare l’immobile de quo per l’esercizio commerciali di servizi di intrattenimento alla persona (bar caffettera, libreria, infopoint, organizzazione di iniziative ed eventi culturali ecc. ) per finalità turistico- culturali.”.

Pertanto nessuna “espressa esclusione di ogni attività commerciale” è stata imposta dall’Arcidiocesi di Agrigento, ma anzi è stata disposta espressa autorizzazione in tal senso.

Quanto sopra premesso la Società Coop. Sociale Temenos  si riserva ogni più opportuna azione a tutelare.

Si allegano in copia: 

  • contratto di locazione immobiliare del 01/09/2011, 
  • Nota Integrativa atto di comodato del 07/12/2001. 
  • Foto storica dei luoghi

Società Coop. Sociale Temenos                                                     Avv. Alessio Americo

Salvatore Ciulla l.r.p.t. 

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