Cartelloni invadono il quartiere : scatta la rimozione coatta.
Ancora “vele” pubblicitarie che invadono i quartieri con soste prolungate. La polizia municipale ha provveduto alla rimozione tramite carroattrezzi ed alla plurisanzione per: sosta in strada trafficata, occupazione suolo e sosta prolungata. Si sta procedendo ai controlli del caso per accettare se Agenzia pubblicitaria possieda le relative autorizzazioni. Questa attività della polizia municipale, oltre a fungere da controllo del territorio sono un chiaro segno delle volontà dell’amministrazione comunale, di fare rispettare la legalità nella città di Agrigento. La scorsa settimana rimozioni coatte erano state effettuate a Villaggio Peruzzo. Questa mattina nuove rimozioni a Villaggio Mosè, Villaggio Peruzzo e Fontanelle. Questa volta ad essere rimossi, sono stati i “posterbus” di altre ditte rispetto all’operazione di qualche giorno fa. (Leggi anche Cartelloni invadono il quartiere : scatta la rimozione coatta ).
Che cosa sono le vele pubblicitarie?
Sono autoveicoli dotati di apposite strutture adibite alla collocazione di messaggi pubblicitari generalmente in formato 6×3.
Cosa dice il Ministero dei trasporti.
“Col parere n. 62926/2008) ha sostenuto che i veicoli con impianti pubblicitari, nel caso di soste prolungate effettuate al margine delle strade, dovranno necessariamente occultare la superficie interessata alla ‘réclame’. Diversamente dovranno essere ossequienti a tutte le previsioni richieste per gli impianti fissi oppure essere stati regolarmente autorizzati alla esposizione. Circa il concetto di sosta prolungata, è stato operato espresso riferimento al parametro delle 48 h consecutive di parcheggio. Può infatti ammettersi “che il veicolo pubblicitario, proprio perché mobile, se sosta nello stesso punto per più di 48 h, può essere assimilato ad un impianto pubblicitario fisso”, come tale assoggettato ad una specifica autorizzazione del Comune. Né sarebbe sufficiente l’avere assolto alla corresponsione dell’importo dovuto per l’imposta di pubblicità perché – nel caso di una sosta prolungata – occorre sempre munirsi dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada; a meno che non si voglia occultare lo ‘spot’ promozionale.
Altre violazioni ipotizzabili.
“Naturalmente il caso in esame investe anche la disciplina di pubblica sicurezza, visto che una società gestrice di un’attività pubblicitaria su supporti propri, posizionati lungo le strade cittadine, con autorizzazione della P.a. (richiesta a nome proprio, ma utilizzata nell’interesse di terzi committenti), pone in atto un’attività di intermediazione soggetta al titolo abilitante previsto per le Agenzie di affari (art. 115 Tulps, in relazione all’art. 205 Reg.). Per ciò stesso, l’illecito da contestate potrebbe eventualmente essere quello nella parte in cui dispone che ‘non possono aprirsi, o condursi, agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza’”.
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