Risarcimento danni e sinistri stradali
Cosa si intende per Risarcimento del danno ?
La richiesta di risarcimento del danno si verifica quando il debitore non esegue, esegue in maniera inesatta o ritarda l’esecuzione della prestazione e consiste nella corresponsione di una somma di danaro equivalente al danno subito (risarcimento per equivalente) o alla rimozione diretta del danno (risarcimento in forma specifica) . Il risarcimento danni è dovuto per la perdita e il mancato guadagno subiti dal creditore quando siano conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento o del ritardo. Si vuole, un rapporto di causa effetto tra inadempimento e danno concretizzatisi nella perdita subita e nel mancato guadagno.
Ruolo fondamentale per ottenere il giusto risarcimento del danno è quello dello Studio Medico Legale che assiste il Cliente, vittima del sinistro stradale. Numerosi sono quelli specializzati nel ramo del risarcimento danni da incidente stradale, possiamo citare ad esempio lo Studio Medico Legale della Dott.ssa Lucia Gargiulo con sede a Milano che esercita da oltre 20 anni su tutto il territorio nazionale per assistere i propri clienti.
Il primo passo per ottenere il giusto risarcimento danni è la redazione di una attenta e precisa Perizia Medico Legale (Perizia di parte) eseguita dal Medico Legale, che opera nel campo della valutazione del danno alla persona, questo è il modo corretto per conoscere non solo l’entità del danno subito, ma rappresenta un indifferibile strumento di comparazione con la proposta risarcitoria che la controparte propone.
Nel contenzioso da incidente stradale non possono essere direttamente le parti a valutare la natura e la durata delle lesioni, né l’entità della conseguente diminuzione dell’integrità psico-fisica del danneggiato. Si tratta infatti di valutazioni di competenza della Medicina Legale.
La presentazione della propria Perizia Medico Legale di parte consente nell’ordine:
Individuazione del danno
la corretta quantificazione del danno
Individuazione di una proposta di accordo
Negoziazione di una proposta in via amichevole
Eventuale azione giudiziaria
Se non si richiede quindi una valutazione e una relazione medico legale a un medico di propria fiducia, la quantificazione del danno biologico effettuata dallo specialista in medicina legale fiduciario della Compagnia di Assicurazione sarà l’unica base per l’offerta di risarcimento danni di quest’ultima.
Cosa si intende per Danno Biologico E Danno Alla Salute?
In tal senso la Medicina Legale considera le menomazioni sotto due aspetti:
– quello “statico” attinente ai profili anatomici e funzionali della lesione (danno biologico propriamente detto)
– quello “dinamico” che considera l’incidenza delle lesioni sulle abitudini di vita, sulle attività extra-lavorative, familiari e sociali (danno alla salute).
Si tratta di un procedimento valutativo che è stato fatto proprio dalla Corte Costituzionale con la nota Sentenza 14 luglio 1986 n. 184.
Da un punto di vista cronologico il danno biologico va distinto in danno biologico in atto e danno biologico futuro.
Cosa si intende per invalidità temporanea e permanente?
L’ invalidità conseguente al danno va distinta in temporanea e permanente.
In sintesi, può dirsi temporanea l’invalidità subita dal soggetto leso per un periodo di tempo limitato, normalmente immediatamente successivo all’evento lesivo; tale invalidità deve essere causalmente conseguente alle lesioni stesse o alla malattia che ne è derivata e deve impedire al soggetto di attendere in tutto o in parte alle sue occupazioni fino a che non siano completati i fenomeni biologici della guarigione ovvero, in alternativa, della stabilizzazione dei postumi.
All’entità di tali postumi corrisponde l’invalidità permanente.
Nonostante l’avvenuta stabilizzazione dei postumi, deve altresì valutarsi l’entità del danno biologico futuro ove, in via di grande probabilità, l’esperienza clinica insegni che, seppure il danno biologico in atto si situi ad una certa soglia, lo stesso avrà una lenta evoluzione peggiorativa (o in teoria migliorativa) per cui la soglia stessa va corretta in più o in meno rispetto alla parziale osservazione del solo danno attuale.
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