Sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità à a distanza. n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3. POSSIBILE ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE CONTENIMENTO – Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1. Le misure sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Salute, sentito il ministro dell’Interno, il ministro della Difesa, il ministro dell’Economia e delle Finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché il presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola regione, ovvero il presidente della Conferenza dei presidente delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni. (AdnKronos)
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