Non sarà demolita la villetta destinata a civile abitazione, costruita oltre venticinquenne anni fa nella zona alle spalle del Ragno d’Oro, a San Leone, di proprietà di una coppia di coniugi di Agrigento, intimati dal Comune di Agrigento del ripristino dello stato dei luoghi.
Una vicenda che si trascina da anni e anni, a suon di denunce e carte bollate. Da una parte l’architetto agrigentino G.C., e la moglie M.N., dall’altra O.R., anche lei agrigentina, proprietaria di un terreno confinante. La coppia di coniugi, dopo l’ordine di abbattimento del Comune, proponevano un ricorso innanzi al Tar Sicilia Palermo, lamentando svariate forme di eccesso di potere; si costituiva in giudizio con un atto di intervento “ad opponendum”, O.R., per chiedere il rigetto del ricorso, e la demolizione dell’immobile.
Il Tar Sicilia Palermo, all’esito di un’istruttoria in contraddittorio tra le parti, riteneva fondato il ricorso e lo accoglieva, condannando anche il Comune di Agrigento e O.R., in solido al pagamento delle spese giudiziali, e delle spese di verificazione.
Tuttavia O.R., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Caponnetto e Giovanni Immordino, proponeva appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, avverso la decisione sfavorevole resa dal Tar Sicilia.
Si costituiva in giudizio l’architetto G.C., con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto dell’appello.
Anche in appello veniva disposta una verificazione in contraddittorio tra le parti; all’esito della verificazione il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’appello proposto da O.R., condannandola anche al pagamento delle spese di verificazione.
O.R., tuttavia, proponeva un ricorso per revocazione, sostenendo che la sentenza del CGA fosse affetta da un grave e decisivo errore di fatto consistente nell’avere considerato come demolite delle opere invece esistenti.
Si costituiva in giudizio l’architetto G.C., per chiedere la declaratoria di inammissibilità e il rigetto del suddetto ricorso per revocazione.
In particolare, con apposita memoria, veniva rilevato che la sentenza non era affetta da alcun errore di fatto ed era, comunque, motivata su ulteriori ed autonomi presupposti. Venivano, inoltre, richiamati numerosi precedenti giurisprudenziali secondo i quali la revocazione è inammissibile quando il fatto su cui incide il (presunto) errore “costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Il CGA, con apposita sentenza, condividendo le tesi dell’avvocato Rubino, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da O.R., proprietaria del vicino edificio.
Per effetto di tale sentenza resta valido il precedente giudicato, mentre O.R., dovrà, ancora una volta, pagare le spese di giudizio.
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