Una docente della scuola primaria vince dopo dieci anni la sua battaglia legale contro il Ministero dell’Istruzione e l’algoritmo dei trasferimenti e potrà tornare in provincia di Agrigento. La donna ha ottenuto nei giorni scorsi una sentenza favorevole da parte della Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, che stabilisce un principio fondamentale per l’intero comparto scolastico. La vicenda trae origine dal piano straordinario di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017, gestito attraverso il noto sistema informatizzato ministeriale.
La docente aveva impugnato l’esito della procedura denunciando di essere stata illegittimamente superata e di non aver ottenuto il trasferimento ad Agrigento, nonostante vi fossero sedi disponibili nella sua fase di partecipazione. I posti erano stati infatti successivamente assegnati dall’Amministrazione scolastica a colleghi inseriti in fasi successive. Sebbene il Tribunale di Palermo avesse accolto il ricorso in primo grado, la Corte d’Appello, in diversa composizione, aveva ribaltato la decisione, imponendo alla lavoratrice l’onere gravoso e pressoché impossibile di dimostrare la propria utile collocazione all’interno dell’intera graduatoria nazionale per certificare il diritto al posto.
La decisione della Corte di Appello di Palermo del 14 maggio 2026, uniformandosi ai principi di diritto enunciati dall’ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, ha radicalmente capovolto tale impostazione, ripristinando la corretta applicazione delle regole in materia di riparto dell’onere della prova nei rapporti di lavoro contrattualizzati con la Pubblica Amministrazione. Secondo i giudici, l’azione promossa dal lavoratore che contesta le procedure di mobilità scolastica ha natura di azione di adempimento contrattuale. Pertanto, il docente assolve pienamente al proprio onere di allegazione identificando l’obbligo violato dall’Amministrazione e indicando gli effetti favorevoli subiti.
Una volta dimostrata l’esistenza di posti vacanti e disponibili, spetta esclusivamente al Ministero dell’Istruzione l’onere di provare l’esatto adempimento o la sussistenza di fatti impeditivi, come l’eventuale precedenza in graduatoria di altri docenti. I giudici di appello hanno chiarito che l’obbligazione datoriale sottesa al sistema dei trasferimenti è un’obbligazione di fare, volta a individuare i beneficiari in modo rigorosamente conforme alle norme. Introdurre un principio per cui il dipendente debba farsi carico di ricostruire le infinite e non pubbliche combinazioni delle graduatorie e dei movimenti gestiti dall’algoritmo ministeriale si porrebbe in aperto contrasto con l’articolo 2697 del Codice civile e con l’articolo 24 della Costituzione.
“Questa sentenza – commentano gli avvocati Limblici e Palumbo – rappresenta una vittoria di straordinaria rilevanza per tutto il personale della scuola, perché viene definitivamente scardinato l’assunto ministeriale che pretendeva di scaricare sui docenti le conseguenze probatorie dei malfunzionamenti o delle opacità dei sistemi informatici di gestione dei trasferimenti. È il datore di lavoro pubblico, in quanto custode della procedura e titolare del potere organizzativo, a dover dimostrare in giudizio la correttezza del proprio operato e la legittimità delle assegnazioni effettuate”. La Corte d’Appello di Palermo ha, quindi, integralmente confermato la sentenza del Tribunale, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a disporre il trasferimento della docente presso un istituto della provincia di Agrigento.
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