Il Tribunale del Lavoro di Agrigento, con una recente sentenza, ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Calogero Petix del Foro di Agrigento, nell’interesse del sig. M.G., contro l’INPS di Agrigento, dichiarando illegittima la richiesta di restituzione dell’indennità NASpI percepita dal lavoratore a seguito del licenziamento.
Il ricorrente, che aveva impugnato il licenziamento subito, era stato successivamente reintegrato nel posto di lavoro. Tuttavia, la reintegra non è stata piena ma attenuata, poiché – in applicazione della legge “Fornero” – egli non ha percepito tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento fino all’effettivo rientro in servizio, ma esclusivamente un’indennità risarcitoria pari, sotto il profilo economico, a 12 mensilità di retribuzione, a fronte di uno stato di disoccupazione durato circa tre anni.
Di fatto, per tale periodo, il lavoratore non ha beneficiato della retribuzione effettiva, ma soltanto di un’indennità risarcitoria, con la conseguenza che la sua posizione non è stata pienamente ripristinata sotto il profilo retributivo.
Con questa rilevante pronuncia, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento ha ribadito e applicato il principio secondo cui, affinché l’INPS possa legittimamente richiedere la restituzione delle prestazioni di disoccupazione, è necessario un effettivo ripristino del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino giuridico.
Alla luce di ciò, è stato riconosciuto il diritto del sig. M.G. alla percezione della NASpI e dichiarate non dovute le somme richieste dall’ente previdenziale a titolo di indebito.
L’INPS è stata, pertanto, condannata alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute, oltre al pagamento delle spese e delle competenze di lite.
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