Il 17 aprile 2025 è stato siglato un aggiornamento fondamentale che riorganizza in modo incisivo la formazione dedicata alla Sicurezza nei luoghi di lavoro. Pubblicato ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale il 24 maggio dello stesso anno, il nuovo Accordo Stato-Regioni rappresenta un superamento della precedente frammentazione normativa, uniformando e modificando le disposizioni esistenti. La normativa coinvolge lavoratori, preposti e dirigenti, delineando con maggiore precisione i percorsi formativi e le modalità di aggiornamento, con un impatto significativo sul panorama della prevenzione aziendale.
Rinnovamento della formazione per preposti: durata, modalità e contenuti
Una delle novità più rilevanti riguarda la formazione dei preposti, figure chiave nella gestione quotidiana della sicurezza. Il monte ore minimo previsto per questa categoria è stato incrementato da 8 a 12 ore. Il programma si articola su quattro moduli tematici approfonditi: aspetti giuridico-normativi, organizzazione e gestione della Sicurezza, Valutazione dei Rischi e comunicazione. In particolare, viene richiesto un approfondimento sul ruolo dei cosiddetti “preposti di fatto”, cioè coloro che, pur senza nomina formale, esercitano funzioni di vigilanza e controllo. Questa precisazione rafforza la responsabilità penale anche a carico di tali soggetti.
La formazione deve essere erogata obbligatoriamente in modalità sincrona, ovvero in presenza fisica o tramite videoconferenza in tempo reale; non è più ammessa la fruizione asincrona, come l’e-learning non interattivo, per i corsi destinati ai preposti. Anche gli aggiornamenti, obbligatori ogni biennio, devono seguire le stesse modalità e prevedono un impegno minimo di sei ore. Il percorso di aggiornamento per i preposti integra automaticamente quello previsto per i lavoratori, ma non viceversa: il rinnovo per i lavoratori non sostituisce quello dei preposti.
Validità, periodo transitorio e obblighi documentali
L’Accordo mantiene un periodo transitorio sino al 24 maggio 2026, durante il quale sono accettati i corsi erogati secondo le disposizioni del 2011. Successivamente, saranno validi unicamente i corsi conformi ai nuovi requisiti, pena la nullità degli attestati. La verifica dei risultati formativi è obbligatoria e si realizza tramite test o colloquio, con almeno dieci domande e un punteggio minimo di superamento fissato al 70%. Le risposte errate devono essere analizzate e verbalizzate dal docente.
Le imprese devono conservare con cura la documentazione relativa alla formazione – dai registri di presenza ai verbali di verifica fino agli attestati – per almeno un decennio, preferendo una conservazione più estesa in caso di contenziosi o incidenti gravi. L’intera attività formativa deve essere svolta durante l’orario lavorativo senza oneri a carico del lavoratore; solo con consenso esplicito e documentato è possibile impiegare giorni non lavorativi.
Formalità e accreditamenti: una regolamentazione stringente
Un aspetto di particolare rilievo riguarda i soggetti abilitati all’erogazione dei corsi: gli enti formatori devono essere accreditati secondo le normative regionali, senza che tale riconoscimento abbia validità automatica a livello nazionale. Ogni sede deve ottenere l’accreditamento nella regione di operatività. L’esperienza richiesta per la formazione completa è pari ad almeno tre anni; in assenza di tale requisito, l’ente può offrire solo corsi base. Non è consentita la frammentazione del percorso formativo tra più soggetti: l’intero corso deve essere gestito e certificato da un unico ente.
Inoltre, istituzioni come ASL, INAIL o Ministeri possono organizzare corsi esclusivamente per il proprio personale, salvo eccezioni. Il datore di lavoro può svolgere il ruolo di formatore interno per i propri dipendenti, purché rispetti i criteri fissati dall’Accordo.
Implicazioni pratiche e prospettive future
Il nuovo Accordo sottolinea il ruolo centrale del preposto nella prevenzione degli infortuni, attribuendogli funzioni di controllo e gestione dei rischi che richiedono una preparazione specifica e aggiornata. L’aggiornamento deve essere effettuato anche in caso di mutamenti organizzativi o introduzione di nuovi rischi, e può estendersi oltre le sei ore minime in base alle particolari esigenze aziendali.
La formazione, calibrata sui compiti e sui rischi specifici di ciascun preposto, diventa uno strumento essenziale per evitare sanzioni, blocchi produttivi e problematiche assicurative. L’Accordo promuove inoltre una sinergia efficace tra preposti, dirigenti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza (RLS), fondamentale per una gestione integrata e responsabile.
Dal punto di vista strategico, l’investimento nella formazione dei preposti si traduce anche in un miglioramento della reputazione aziendale e delle relazioni con clienti e stakeholder, elementi sempre più cruciali nel contesto competitivo contemporaneo.
Conclusioni: un cambio di paradigma nella sicurezza sul lavoro
L’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni segna una svolta decisiva nella gestione della sicurezza lavorativa. Rafforzando l’importanza del ruolo del preposto e definendo criteri rigorosi per la formazione e l’aggiornamento, si pone una solida base per elevare gli standard di tutela nei luoghi di lavoro. La centralità della formazione sincrona, la precisione nelle modalità di verifica e conservazione della documentazione, unitamente a una regolamentazione più stringente degli enti formatori, delineano un modello più efficace e responsabile.
Il percorso intrapreso promette di consolidare una cultura della sicurezza più consapevole e partecipata, riducendo significativamente il rischio di infortuni e migliorando la capacità di risposta delle aziende di fronte alle sfide normative e operative. In questo contesto, il preposto non è più soltanto un semplice esecutore, ma diventa un protagonista attivo e aggiornato nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con riflessi positivi su tutta la comunità aziendale e oltre.
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