Ancora un annullamento del Tribunale amministrativo regionale di una sanzione economica emessa dalla Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento per un’abitazione ricadente in zona B della Valle dei Templi. A presentare ricorso cinque componenti di un’intera famiglia che ereditò l’appartamento al quinto piano di una palazzina che si trova nella zona B del perimetro del Parco archeologico di Agrigento. Un edificio che, sebbene abusivo, venne completato dal proprietario nel 1981 e per il quale, anni dopo, venne chiesto il condono edilizio alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali. Fu proprio la Soprintendenza ad accertare la compatibilità paesaggistica della struttura, subordinando il mantenimento dell’opera al pagamento della sanzione paesaggistica prevista.
Nel 2021, in recepimento della nota dell’ente regionale, l’assessorato dei beni culturali notificò a ciascuno dei proprietari un’ingiunzione di pagamento, “in ragione della asserita maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito con la realizzazione dell’opera abusiva in questione”. Gli eredi quindi presentarono ricorso, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airò e Rosario De Marco Capizzi.
I legali hanno avanzato obiezione del pagamento della sanzione, essendo correlato alla realizzazione di un illecito commissivo, non avrebbe potuto imputarsi ai ricorrenti, non essendo questi gli effettivi costruttori dell’opera considerata abusiva. Inoltre, i legali Rubino, Airò e De Marco Capizzi rilevavano che, alla luce delle coordinate ermeneutiche dettate dalla Corte costituzionale non avrebbero potuto irrogarsi le sanzioni pecuniarie perché il fabbricato era stato ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico introdotto dalla legge 8 agosto 1985. Quini il Tar, condividendo le tesi difensive, ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato la sanzione pecuniaria illegittimamente irrogata alla famiglia agrigentina.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp
