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Home » Cronaca » “Estraneità all’opera abusiva”: non c’è obbligo di demolizione

“Estraneità all’opera abusiva”: non c’è obbligo di demolizione

19 Ottobre 2021
in Cronaca
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Nessun obbligo di demolizione e nessuna acquisizione gratuita al patrimonio dello Stato per il proprietario quando risulti l’estraneità al compimento dell’opera abusiva.
Accolte le doglianze di un professionista palermitano, proprietario di una esteso terreno ricadente nel Comune di San Gimignano, concesso in locazione. Il TAR TOSCANA con sentenza n.1347/2021 del 19 ottobre 2021 ha condiviso le tesi sostenuta dall’ Avv. Michele Cimino, dall’Avv. Giorgio Troja e dall’Avv. Oscar Di rosa, che opponendosi all’ordinanza di demolizione ingiunta dal Comune di San Gimignano al proprietario del fondo, ha ingiustificatamente ritenuto lo stesso responsabile dell’abuso, rischiando di dar seguito all’acquisizione gratuità al patrimonio dello stato nei confronti del fondo del proprietario.
Il TAR Toscano, ripercorrendo la pronuncia n. 345/1991 della Corte Costituzionale, ha infatti precisato che “l’acquisizione gratuita dell’area non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione ma una sanzione autonoma conseguente all’ordinanza di demolizione”. D’altronde, essendo l’acquisizione gratuita una sanzione prevista per il caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolire, essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso, non potendo di certo operare nella sfera di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento.
L’Avv. Troja ha sostenuto che “l’essere la sanzione dell’acquisizione dell’area ispirata dall’intento di costringere il responsabile dell’abuso ad eseguire egli stesso la demolizione nel termine stabilito dall’ingiunzione, esclude che essa possa colpire il proprietario estraneo all’esecuzione dell’opera, in quanto se fosse vero il contrario si sarebbe in presenza di una sanzione inidonea ad assolvere alla funzione di prevenzione speciale in vista della quale è comminata, in quanto tale comminatoria non potrebbe esercitare alcuna coazione sul responsabile dell’abuso per costringerlo ad eseguire la demolizione”. L’Avv. Di Rosa ha ribadito come “in presenza di condotte indicative di un’estraneità all’abuso e dell’attivazione del proprietario mediante diffide volte alla repressione dello stesso nei confronti dell’affittuario non possa ritenersi il proprietario responsabile dell’abuso e destinatario dell’ordine di demolizione ”.

Il Tar Toscana ha ritenuto che “sebbene l’ordine di demolizione debba sempre essere rivolto anche nei confronti del proprietario, questi non può subire la perdita di proprietà dell’area di sedime quando dimostri: a) di non essere l’autore dell’abuso e di non aver compartecipato alla sua realizzazione; b) di essersi seriamente attivato nei confronti dell’autore
che abbia la disponibilità del bene, mediante diffide o altre iniziative di carattere ultimativo, per costringerlo ad eseguire la demolizione” (ex multis: Cons. Stato, VI, 4.3.2015, n.1064; TAR Toscana, III, 8.7.2019, n. 1041).
In definitiva, l’Avv. Cimino, rifacendosi alla tesi difensiva che ha scardinato le tesi di controparte, ha concluso osservando come “sia fondamentale impugnare per tempo l’ordine di demolizione, avendo l’atto di accertamento dell’inottemperanza una mera valenza ricognitiva e costituendo quest’ultimo non il titolo del trasferimento di proprietà all’amministrazione pubblica, ma il titolo per l’immissione nella disponibilità del bene e per la trascrizione del trasferimento di proprietà, sicchè un ritardo nell’impugnativa avrebbe causato un’inammissibilità del ricorso per difetto dell’interesse”.
Sulla base di tali considerazioni il T.A.R. Toscana ha accolto le doglianze del ricorrente, annullando l’ordinanza di demolizione e condannando il Comune di San Gimignano alle spese di giudizio.

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