LICATA. “Non potevano essere a conoscenza del fatto che la concessione demaniale non era stata rinnovata al gestore del porto turistico Marina di Cala del Sole di Licata”. Con questa motivazione, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, prima sezione, presidente Calogero Ferlisi; consigliere Aurora Lento e primo referendario – estensore Sebastiano Zafarana, ha concesso la sospensiva per il dissequestro di 15 posti barca e un immobile all’interno del porto licatese.
A rivolgersi al Tar, attraverso l’avvocato Angelo Balsamo, erano stati Giuseppe e Gaetano Licata, il primo nella qualità di socio e rappresentante legale della ditta Ceramiche Angelo Licata di Licata Gaetano & C. S.n.c, e il secondo di socio, che hanno acquistato, da parte della società Iniziative Immobiliari Spa, in persona dell’amministratore unico, Luigi Geraci, 15 posti barca della categoria A1, lato Sud, del pontile denominato H, sulla banchina di Ponente, contando dall’ingresso verso sud, della lunghezza di metri 4 fuori tutto e della larghezza di metri 2, destinato ad ormeggio di imbarcazioni di diporto e la proprietà si superficie della cabina marittima che fa parte della palazzina contrassegnata con il numero 10 ricompresa nel lotto “A”: “Borgo Federico di Svevia”.
L’atto era stato stipulato tra le parti il 26 giugno del 2014 con rogito del notaio Giuseppe Sarzana. Il 6 marzo scorso però, veniva notificato da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, il “Decreto di Sequestro Preventivo” per gli immobili oggetto del rogito notarile, in relazione al procedimento penale in cui gli stessi risultano co-indagati del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale. Ed in questa occasione venivano a conoscenza dell’esistenza del provvedimento di decadenza del 16 giugno 2014 della concessione demaniale numero 370/2006, mai notificato o portato a conoscenza dei ricorrenti (né dal concessionario, né dall’amministrazione concedente). Da qui la decisione di ricorrere al Tar per contestare l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui, decretando la decadenza, l’amministrazione incide anche sull’area oggetto del contratto del 26 giugno 2014. Il Tar ha ritenuto che al danno prospettato dai ricorrenti è possibile ovviare sospendendo in parte il provvedimento impugnato nei limiti del loro interesse, ossia con specifico riguardo all’area su cui insistono i beni da loro acquistati e gestiti ed ha accolto la domanda cautelare fissando per la trattazione la seconda udienza del mese di ottobre 2019.
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