Uno dei problemi più difficili con cui l’amministratore deve fare i conti è la convivenza,
non sempre facile, fra i condòmini: musica ad alto volume, rumori provenienti dal vicino
(scarpe, spostamento di mobile e sedie), l’abbaiare del cane lasciato per troppe ore solo
in casa, fino all’intolleranza rappresentata, da alcuni condomini non proprio delicati, di
lamentarsi del pianto notturno dei bambini.
In molte di queste circostanze l’amministratore (non responsabile di quanto accade)
risulta impotente, incapace di svolgere il proprio lavoro. Molto spesso è anche incompreso
dai condomini che lo vorrebbero come “giustiziere o vigile della situazione”, mettendo
in dubbio la fiducia in lui riposta da parte di alcuni condòmini che, davanti a tali evidenze,
non si sentono tutelati o, peggio ancora, lo ritengono “corresponsabile della situazione
e/o complice del condomino che provoca tali immissioni e/o rumori molesti insopportabili.
Non sempre i condòmini comprendono che quasi mai l’amministratore ha
responsabilità di quello che accade all’interno del condominio (dovuta forse a una
cattiva educazione, la mancanza di sensibilità, la poca tolleranza, conoscenza di diritti
e doveri di tutti i condomini), poiché in alcuni casi, l’amministratore non ha nemmeno
il diritto/dovere di intervenire e, comunque, non sempre ha strumenti efficaci
per ottenere il risultato sperato.
L’art. 1131 c.c. prescrive che “nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo precedente
o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea,
l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro
i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione
concernente le parti comuni dell’edificio”.
L’amministratore, dunque, può agire solo nel contesto delle proprie attribuzioni,
cioè sulle materie indicate dal codice civile, dalle leggi speciali e dal regolamento
di condominio. Tra le attribuzioni derivanti dal codice civile vi è il far rispettare
il regolamento di condominio ed attuare le delibere assembleari. Nel caso in
cui, ad esempio, il regolamento di condominio ponesse degli orari in cui si deve
rispettare il riposo delle persone, o se l’assemblea affidasse questo compito
all’amministratore, quest’ultimo potrà invitare i disturbatori ad attenersi
alle norme del regolamento condominiale. In difetto, e sempre
se il regolamento le prevedesse, potrebbe stabilire sanzioni ai trasgressori,
e metodi per l’accertamento delle molestie, ma non potrà
intervenire più di tanto sui singoli condomini vietando, ad esempio
in maniera coercitiva, la condotta contestata. Si ritiene possibile
per l’amministratore di condominio agire per inibire le immissioni
moleste e/o nocive provenienti dai singoli condòmini, quando ciò
sia necessario a tutelare la salubrità dell’intero stabile, rientra tra
i compiti dell’amministratore “disciplinare l’uso delle cose comuni
e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia
assicurato il maggior godimento a ciascuno dei condomini”, nonché di
“compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”.