Parlare, discutere di spazi a verde si fa sempre più interessante
e coinvolge anche cortili condominiali, trasformare,
piantumare non solo fiori, piante aromatiche, ma anche
fragole e basilico. Iniziative interessanti che portano colori
e profumi di campagna direttamente nel cortile condominiale
ma che a volte sono causa di cattive interpretazioni
e scatenano contrasti e incomprensioni tra i condomini.
Sono tanti i benefici che possono derivare da un orto
condominiale che può diventare un modo alternativo, ricreativo
per passare il proprio tempo libero, un luogo di
aggregazione per rafforzare relazioni e legami anche tra
condomini. Ma è opportuno tenere conto di tutti gli aspetti,
burocratici e non.
Il cortile condominiale o giardino condominiale è considerato
un bene comune per quanto riguarda il corretto impiego
, l’art.1102 del Codice Civile stabilisce che “ciascun
condomino può utilizzare le parti comuni nella maniera
ritenuta più opportuna, a patto che non ne modifichi la
destinazione d’uso e che garantisca agli altri condomini un
eguale utilizzo (sempre che il regolamento di condominio
non includa diverse indicazioni e restrizioni)”.
In mancanza di una specifica indicazione nel regolamento
o di una specifica delibera assembleare, è possibile per il
singolo condomino coltivare, a sue spese, un orto. La scelta
ponderata è comunque quella di chiedere l’autorizzazione
preventiva all’assemblea condominiale per evitare
possibili polemiche o conflitti futuri con gli altri proprietari
che potrebbero considerare la presenza di frutta e
verdura nel cortile del condominio
come una modifica
(non consentita) nella destinazione
d’uso. A tal fine e in
riferimento al citato comma
il condomino interessato può
apportare a proprie spese le
modificazioni necessarie per
il migliore godimento della
cosa” e senza ledere il pari
diritto agli altri. Una sentenza
della Cassazione afferma che
“ il pari uso della cosa comune
non richiede necessariamente il contemporaneo uso della
cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione”, che
resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni
di coesistenza; inoltre la “nozione di pari uso del bene comune
non è da intendersi nel senso di uso necessariamente
identico e contemporaneo”, fruito cioè da tutti i condomini
nell’unità di tempo e di spazio(Cass. 16 giugno 2005
n. 12873). Nella specie, in applicazione del suesposto principio,
la Corte d’appello è giunta alla conclusione “che la
piantagione delle essenze arboree e floreali è avvenuta in
modo del tutto compatibile non solo con la destinazione
dell’area, ma anche con il diritto di tutti gli altri condomini
di farne parimenti uso” (Cass. 9 febbraio 2011 n. 3188).
Un ultima sentenza ha deciso la Cassazione, con l’ordinanza
n. 2957 del 7 gennaio 2018 decide a favore di un condomino
appassionato di giardinaggio, che vuole piantare
in una delle aiuole condominiali le classiche piante da cucina:
prezzemolo, basilico, menta e alloro. La maggioranza
vota contro il piccolo orto condominiale, affermando che
le piante odorose sono esteticamente brutte e “mangiano”
le altre già presenti nelle aiuole, ma la Cassazione
decide a suo favore e ribadisce che ciascun condòmino
è libero di servirsi, come meglio crede, delle parti in comunione
con gli altri proprietari, a condizione che non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini
di farne lo stesso uso. L’eventuale delibera contraria costituirebbe,
secondo la Suprema Corte, “un abuso di maggioranza”,
pertanto, realizzare un piccolo orto nelle aiuole
condominiali è espressione
del diritto di ciascun condomino
di migliorare l’uso delle
aiuole stesse e non contrasta
con la legge.
E’ quindi illegittima la delibera
assembleare che vieta al
singolo di mettere sue piante
a dimora nelle aiuole comuni
se, con l’iniziativa, il proprietario
non limita lo stesso uso
da parte degli altri né altera la
destinazione.